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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite origina da una pretesa contributiva dell'INPS per contributi dovuti alla gestione separata relativi all'anno 2008 nei confronti di un libero professionista non iscritto alla cassa degli ingegneri perché lavoratore dipendente. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito contributivo, assumendo come dies a quo la scadenza ordinaria del pagamento, fissata al 16 giugno 2009, e considerando tardiva la diffida di pagamento ricevuta il 27 giugno 2014. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione alla disciplina della contribuzione dovuta dai professionisti alla gestione separata e sostiene che non sia stata considerata la proroga al 6 luglio 2009 del termine di versamento, prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; con il secondo denuncia violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e della normativa sulla gestione separata, assumendo che il professionista fosse iscritto d'ufficio e che la prescrizione fosse sospesa per doloso occultamento del debito in caso di omessa compilazione del quadro RR.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto prescritto il credito contributivo dell'INPS e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ritiene infatti che, dovendosi applicare il termine di versamento differito al 6 luglio 2009 in base al D.P.C.M. 4 giugno 2009, la richiesta dell'INPS del 27 giugno 2014 sia intervenuta prima del decorso del quinquennio prescrizionale.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va individuata avendo riguardo al momento in cui il diritto può essere fatto valere, considerando il termine effettivo di pagamento del contributo, incluso l'eventuale differimento normativo.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come base della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, ma il secondo motivo resta assorbito.

  • art. 3, comma 10, L. 335/1995

    Prevede il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione previdenziale.

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    Disciplina la gestione separata INPS cui si riferisce il credito contributivo oggetto di causa.

  • art. 18 D.Lgs. n. 241/1997

    Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina dei versamenti contributivi e fiscali.

  • art. 17 D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435

    Richiamato nel ricorso quale norma rilevante per i termini di versamento.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009

    Ha natura regolamentare e funzione attuativa; ha differito al 6 luglio 2009 il termine per il pagamento dei contributi 2008 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010

    Citato nel richiamo giurisprudenziale per affermare che il differimento dei termini di pagamento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 241/1997

    Indicato come base della delega in attuazione della quale è stato emanato il D.P.C.M. del 4 giugno 2009.

  • art. 1 D.Lgs. n. 462/1997

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina del controllo e della riscossione dei debiti dichiarati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato con entrambi i motivi, per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento effettivamente previsto dalla disciplina applicabile, comprensiva di eventuali proroghe o differimenti stabiliti da atti normativi attuativi.
  • Il differimento del termine di versamento disposto per una categoria di contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore si applica a tutti i soggetti rientranti in quella categoria, non soltanto a quelli che, in concreto, vi siano stati assoggettati ai fini fiscali.
  • I D.P.C.M. emanati in funzione attuativa o integrativa della legge hanno natura regolamentare e costituiscono fonte normativa idonea a incidere sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
  • La qualificazione del momento iniziale o finale della prescrizione costituisce questione di diritto, che il giudice può e deve individuare indipendentemente dalle allegazioni di parte.
  • Quando il credito contributivo è stato azionato prima del compimento del quinquennio calcolato sul termine di pagamento differito, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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