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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di una agenzia regionale, il quale chiedeva il riconoscimento del livello 50 superiore rispetto a quello posseduto, sostenendo di avere svolto per il tempo previsto dal contratto collettivo le mansioni di autista di mezzi antincendio e a doppia trazione, con conseguente diritto alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, riformando la decisione di primo grado, perché riteneva provato lo svolgimento delle mansioni superiori sulla base dei fogli di percorrenza del servizio automezzi, documenti non contestati dall'ente né quanto al contenuto né quanto alla provenienza. L'ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e error in procedendo, sostenendo che la mancata contestazione non avrebbe potuto supplire alla prova delle allegazioni in fatto e che il principio di non contestazione non sarebbe applicabile alla documentazione prodotta; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato le eccezioni sull'inattendibilità e incapacità a testimoniare dei testi escussi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione non sulle testimonianze, ma sulla documentazione prodotta, cioè i fogli di percorrenza del servizio automezzi, ritenuti idonei a provare lo svolgimento delle mansioni per il periodo richiesto. In tale quadro, le doglianze sull'attendibilità dei testi erano irrilevanti, mentre la censura sulla non contestazione non colpiva effettivamente il decisum. La Corte ha inoltre osservato che il primo giudice aveva erroneamente disconosciuto valore alla documentazione non contestata, ponendosi in contrasto con l'art. 115 c.p.c. e con il principio dispositivo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ente ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 CCNL di categoria

    La norma collettiva è richiamata come parametro per individuare i requisiti di accesso al superiore inquadramento in relazione alle mansioni svolte per il tempo prescritto.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può disconoscere la valenza probatoria di un documento non contestato, poiché ciò contrasterebbe con il principio dispositivo e con il regime della non contestazione nel processo civile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e finiscono per attaccare profili non decisivi o non considerati dal giudice di merito.
  • Il principio di non contestazione può assumere rilievo decisivo anche rispetto alla documentazione prodotta in giudizio: se il documento non è contestato quanto a contenuto e provenienza, il giudice può valorizzarlo come prova del fatto dedotto.
  • Il giudice di merito non può svalutare un documento non contestato per una ragione meramente formale, ove tale documento sia idoneo a dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato; una simile operazione si pone in contrasto con l'art. 115 c.p.c. e con il principio dispositivo.
  • Le doglianze relative alla prova testimoniale sono irrilevanti quando la decisione impugnata si fonda esclusivamente su prova documentale, salvo che si contesti efficacemente la tenuta probatoria di quest'ultima.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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