Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'azienda ospedaliera, inquadrato nel comparto sanità, aveva agito per ottenere il pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti per aver svolto, nel periodo marzo 2006-luglio 2012, mansioni superiori. In particolare sosteneva di avere svolto di fatto le funzioni di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che qualificava come mansioni riconducibili alla figura dirigenziale di "dirigente di struttura semplice a valenza dipartimentale". La Corte d'appello aveva però escluso il diritto al superiore trattamento retributivo perché nell'atto aziendale non risultava istituita una corrispondente posizione dirigenziale nella pianta organica e perché le delibere organizzative richiamate non equivalevano a una previsione dirigenziale della funzione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione delle norme del d.lgs. 502/1992 e del d.lgs. 81/2008, per avere la Corte attribuito rilievo decisivo all'atto aziendale; violazione delle norme sul valore probatorio di atti e contestazioni, sostenendo che mancasse specifica contestazione dell'azienda sulla qualificazione del servizio; violazione delle regole sull'onere della prova e sui poteri officiosi del giudice; erronea declaratoria di novità della domanda subordinata di riconoscimento della retribuzione del dirigente con incarico di alta specializzazione; nonché vizio motivazionale per apparente motivazione e omesso esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, terzi e quarti motivi, aderendo all'orientamento secondo cui, per ottenere le differenze retributive da mansioni dirigenziali, non basta l'espletamento di fatto di attività qualificabili come dirigenziali, ma occorre anche la prova dell'esistenza del corrispondente posto o posizione nell'organizzazione dell'ufficio. Ha considerato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva negato efficacia equiparabile al piano dei centri di responsabilità e di costo, rilevando che esso aveva valenza limitata al controllo direzionale. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la domanda subordinata formulata in appello introduceva una diversa causa petendi e quindi costituiva domanda nuova. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la ratio decidendi già confermata dai motivi precedenti era di per sé sufficiente a sorreggere il rigetto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
invocato dal ricorrente; la Corte ne ha escluso l'applicazione nel senso prospettato, ritenendo necessario il riferimento a una posizione organizzativa corrispondente
citato dal ricorrente a sostegno della pretesa dirigenziale
citato dal ricorrente in relazione al Servizio Prevenzione e Protezione
invocato per denunciare la mancata considerazione dell'assenza di contestazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura
richiamato dal ricorrente in tema di contestazioni e difese del convenuto
richiamato dal ricorrente sia per il preteso errore probatorio sia per la domanda proposta in appello
la Corte ha ribadito che l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa gravava sul lavoratore
richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi; la Corte ha affermato la discrezionalità di tali poteri
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi per differenze retributive da mansioni superiori, il lavoratore deve provare non solo l'effettivo svolgimento delle mansioni asseritamente superiori, ma anche l'esistenza nell'assetto organizzativo dell'ente di una posizione o posto corrispondente a tali funzioni.
- L'atto aziendale rileva, ai fini della qualificazione dirigenziale della posizione, in quanto documento organizzativo idoneo a individuare le strutture e le funzioni; in difetto di una corrispondente previsione organizzativa, la sola prestazione di fatto non è sufficiente.
- Il principio di vicinanza della prova non esonera la parte che agisce dall'onere di provare i fatti costitutivi della propria domanda, quando tali fatti siano nella sua disponibilità o comunque da essa allegati come fondamento della pretesa.
- La mancata contestazione di una singola qualificazione terminologica non equivale a riconoscimento del diritto al superiore inquadramento se resta contestato il fatto decisivo del conferimento o del riconoscimento formale delle mansioni superiori.
- Le censure in cassazione devono misurarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio autonoma resta intatta, il ricorso è inammissibile o comunque infondato nei motivi che non la attaccano.
- Una domanda subordinata che introduca un diverso titolo di pretesa e una diversa causa petendi non è una mera diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, ma integra domanda nuova, quindi inammissibile se proposta per la prima volta in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34583/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →