Cassazione Civile, Ordinanza n. 34583/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal recupero di un credito contributivo vantato dall'ente previdenziale nei confronti di una professionista iscritta alla Gestione separata per attività libero-professionale svolta nell'anno indicato in ricorso. Il giudice di merito aveva ritenuto il credito prescritto per decorso del termine quinquennale dalla scadenza del pagamento, escludendo la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. perché nella dichiarazione dei redditi la professionista non aveva compilato il quadro RR, ma aveva comunque indicato tutti i redditi dell'anno, inferiori ai limiti di cui all'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26 e ss., L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che la mancata esposizione dei dati relativi alla Gestione separata nella dichiarazione fiscale integrerebbe un occultamento idoneo a sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse correttamente applicato i principi in materia di decorrenza e sospensione della prescrizione: l'art. 2935 c.c. rileva solo quando vi sia un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, non già un mero ostacolo di fatto o l'ignoranza soggettiva del creditore; l'art. 2941, n. 8, c.c. prevede una ipotesi tassativa di sospensione per dolo del debitore, che nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso in fatto, valorizzando la circostanza che la professionista aveva comunque dichiarato i redditi percepiti. La censura dell'INPS, secondo la Cassazione, mirava in sostanza a postulare un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, automatismo escluso dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.; l'INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; l'impedimento rilevante è quello di natura giuridica, non i meri ostacoli di fatto o l'ignoranza soggettiva del titolare.
La sospensione della prescrizione per dolo del debitore opera in ipotesi tassative; non è sufficiente la mera omissione dichiarativa, occorrendo un effettivo occultamento doloso del credito.
art. 2, comma 26 e ss., L. 8 agosto 1995, n. 335
È richiamata quale base del regime contributivo della Gestione separata oggetto della pretesa dell'INPS.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111
È richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi connessi alla posizione contributiva nella Gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003
È menzionato come parametro relativo ai limiti di reddito indicati nella dichiarazione fiscale della professionista.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso dedotto dall'INPS per violazione di legge.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la censura non si confrontava con un orientamento consolidato di legittimità.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato davanti alla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: l'eventuale sospensione della prescrizione richiede un accertamento concreto della condotta del debitore.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impedimento alla decorrenza della prescrizione deve consistere in un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, non in un mero ostacolo di fatto o nell'ignoranza del creditore circa l'esistenza del proprio credito.
- La sussistenza del dolo del debitore quale causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto correttamente.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contrapporre una presunzione generale di occultamento alla valutazione di fatto del giudice di merito, senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi, esso è inammissibile.
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