Cassazione Civile, Ordinanza n. 10564/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2008, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza ritenuta derivante dalla vendita, insieme al fratello comproprietario, di un terreno. L'accertamento assumeva che il prezzo effettivamente percepito fosse superiore a quello indicato nel rogito. La CTP aveva annullato l'atto, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per domanda nuova e per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, oltre a travisamento di precedente giurisprudenza, omesso esame e ultrapetizione; 3) omesso esame della tardività dell'accertamento e violazione di norme sul procedimento e sullo Statuto del contribuente; 4) nullità della sentenza e del procedimento, omesso esame di sentenze definitive tra le stesse parti e violazione degli artt. 2697 c.c. e 324 c.p.c. per mancato rilievo di un precedente giudicato favorevole in altra controversia relativa alla stessa vicenda.
La decisione
La Corte ha ritenuto निर्णisivo il sopravvenuto giudicato esterno formatosi in una causa parallela promossa dal fratello e coobbligato solidale, avente ad oggetto il medesimo avviso e la medesima contestazione di plusvalenza. Richiamando il principio secondo cui, nel processo tributario, la sentenza che annulla l'atto impositivo a favore di uno dei coobbligati solidali produce effetti anche nei confronti degli altri condebitori, purché non per ragioni personali, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha altresì compensato le spese dell'intero giudizio per la sopravvenienza del giudicato esterno durante il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.
consente il deposito di memoria nel procedimento camerale di legittimità.
attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.
la prova del passaggio in giudicato delle sentenze prodotte richiede l'attestazione di cancelleria; la norma è richiamata come applicabile per analogia al processo tributario.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
è richiamato per estendere analogicamente al processo tributario la disciplina dell'attestazione di giudicato.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147/2015
è invocato dal ricorrente a sostegno dell'irrilevanza, ai fini IRPEF, del maggior valore rispetto a quello dichiarato nel rogito.
è richiamato in relazione alla dedotta ultrapetizione del giudice d'appello.
art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
è richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività o l'illegittimità del controllo/accertamento.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000
è evocato come norma sul dovere di motivazione e garanzie del contribuente.
è richiamata dal ricorrente per vizi procedimentali e garanzie partecipative.
art. 2697, primo comma, c.c.
è richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova e al mancato rilievo del giudicato favorevole.
è richiamato per il tema del giudicato formale/sostanziale e della sua efficacia preclusiva.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato favorevole formatosi in una controversia relativa al medesimo avviso di accertamento e a un coobbligato solidale, quando non dipenda da ragioni personali, è opponibile anche agli altri coobbligati che impugnino lo stesso atto in separato giudizio.
- La sentenza tributaria che annulla l'atto impositivo ha natura costitutiva e, per questo, può spiegare effetti nei confronti di tutti i debitori solidali ai quali l'atto sia stato notificato, se la statuizione riguarda il rapporto comune e non posizioni personali.
- Quando nelle more del giudizio di cassazione sopravviene un giudicato esterno dirimente e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso.
- La prova del passaggio in giudicato di una decisione prodotta in altro giudizio non può essere desunta in via meramente assertiva, ma richiede idonea attestazione di cancelleria; in mancanza, la relativa allegazione non è sufficiente.
- In materia tributaria, il giudice deve tenere conto del giudicato esterno rilevante e del suo eventuale effetto favorevole anche su parti diverse, quando la situazione sostanziale è comune e il giudicato non sia limitato a motivi personali.
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