Cassazione Civile, Ordinanza n. 10435/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da controlli fiscali dai quali era emerso che una società aveva contabilizzato e dedotto costi relativi a fatture emesse nel 2014 da un fornitore poi ritenuto cartiera o comunque soggetto emittente documentazione riferita a operazioni inesistenti. L'Ufficio aveva quindi disconosciuto i costi come indeducibili ai sensi dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e aveva emesso l'atto impositivo. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, mentre in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la Corte di merito avrebbe dato rilievo a presunzioni riferite solo alla posizione del fornitore e alla sua qualità di cartiera in un anno successivo, senza considerare che nell'anno d'imposta oggetto di causa il fornitore sarebbe stato operativo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, lamentando l'omesso esame della prova contraria che avrebbe dimostrato l'effettività delle operazioni e l'erronea valorizzazione delle sole prove dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha riunito e rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare la fictio documentale grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale può assolverlo anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; una volta raggiunta tale prova, incombe sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e l'inerenza dei costi. Nel caso concreto, la Commissione di merito aveva correttamente valorizzato un quadro indiziario complessivo fondato sulla mancanza di documentazione contrattuale e tecnica, sul parziale stralcio contabile delle fatture e sulla generale assenza di riscontri oggettivi sull'attività svolta dal fornitore, mentre la società si era limitata a richiamare la regolarità formale delle scritture senza fornire una prova contraria idonea. La Corte ha inoltre ribadito che in sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto e di prova compiuto dal giudice di merito, né censurare il ragionamento presuntivo se non nei limiti dell'assoluta illogicità o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite, la condanna per abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato quale base per il disconoscimento dei costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni inesistenti
le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'inesistenza delle operazioni se assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza
la valutazione sull'uso e sulla consistenza delle presunzioni spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno delle censure probatorie; la Corte ne ribadisce il coordinamento con il regime della prova presuntiva nel processo tributario
una volta provata dall'Ufficio l'inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente deve provare l'effettività delle stesse e l'inerenza dei costi
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte distingue tra violazione di legge e omesso esame di un fatto storico decisivo, escludendo che la doglianza miri in realtà a una rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori
la definizione conforme alla proposta consente di applicare la condanna per responsabilità aggravata nei casi di ricorso manifestamente infondato
fondamento della condanna della parte istante per abuso del processo in caso di ricorso manifestamente infondato
consente la condanna in favore della Cassa delle ammende nei casi di abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di rigetto, l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva seria dell'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta dell'effettività delle prestazioni e dell'inerenza dei costi; la mera regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente.
- La valutazione della prova presuntiva e del complessivo quadro indiziario spetta al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura delle prove o una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella ritenuta in sentenza.
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