Cassazione Civile, Ordinanza n. 10437/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di finanza, l'Ufficio contestava a un contribuente, per l'anno d'imposta 2011, la mancata compilazione del quadro RW per attività detenute all'estero e, separatamente, emetteva avviso di accertamento per Irpef e Iva ritenendo fittizio un trust di diritto inglese al quale erano stati conferiti beni e partecipazioni riconducibili al medesimo contribuente. In primo e secondo grado il contribuente otteneva l'annullamento totale o parziale degli atti: la CTP riteneva valido il trust e la CTR respingeva l'appello principale dell'Ufficio e accoglieva solo in parte l'appello incidentale del contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; con secondo motivo, violazione di norme sostanziali e processuali in tema di riparto dell'onere probatorio e di valutazione degli indizi, sostenendo che la sola intestazione formale al trust non escludesse l'imponibilità quando fossero presenti elementi presuntivi di fittizietà dell'operazione. Il contribuente resisteva e depositava documentazione attestando l'adesione a procedure di definizione agevolata delle controversie, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha distinto tra i due atti impugnati. Per l'atto di contestazione delle sanzioni, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 L. n. 130/2022, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Per l'avviso di accertamento, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché la sentenza di merito si limitava a recepire la decisione di primo grado senza confrontarsi con gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio né con le difese contrarie del contribuente; il secondo motivo è stato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 130 del 2022
La definizione agevolata della controversia, se perfezionata e non contestata dall'Ufficio, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva e non meramente riproduttiva o adesiva in modo acritico alla decisione di primo grado.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; la sua totale mancanza sostanziale integra nullità per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il vizio denunciato per la nullità della sentenza d'appello dovuta a motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di norme di diritto nella valutazione della fittizietà del trust e degli effetti fiscali conseguenti.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova nella contestazione della fittizietà dell'operazione e della debenza fiscale.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli indizi da parte del giudice di merito.
art. 5 D.L. n. 167 del 1990
Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi delle attività estere e alla contestazione del quadro RW.
art. 2627 c.c.
Richiamato nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica applicazione argomentata dalla Corte nel dispositivo.
art. 2629 c.c.
Richiamato nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica applicazione argomentata dalla Corte nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza d'appello è nulla quando si risolve in una mera adesione alla decisione di primo grado senza autonoma valutazione delle censure dedotte e degli elementi probatori rilevanti.
- La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente presente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
- Quando l'Amministrazione contesta la fittizietà di un trust o di un'operazione di segregazione patrimoniale, il giudice deve esaminare specificamente gli indizi addotti dall'Ufficio e le prove contrarie del contribuente, non potendo limitarsi al dato della formale intestazione dei beni.
- La definizione agevolata della controversia, ove perfezionata e non contestata dall'Ufficio, comporta l'estinzione del giudizio limitatamente all'atto per cui è stata ottenuta, con cessazione della materia del contendere.
- In caso di cassazione per motivazione apparente, la causa va rinviata al giudice di merito affinché proceda a un nuovo esame rispettando i principi di diritto indicati dalla Corte.
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