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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10437/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di finanza, l'Ufficio contestava a un contribuente, per l'anno d'imposta 2011, la mancata compilazione del quadro RW per attività detenute all'estero e, separatamente, emetteva avviso di accertamento per Irpef e Iva ritenendo fittizio un trust di diritto inglese al quale erano stati conferiti beni e partecipazioni riconducibili al medesimo contribuente. In primo e secondo grado il contribuente otteneva l'annullamento totale o parziale degli atti: la CTP riteneva valido il trust e la CTR respingeva l'appello principale dell'Ufficio e accoglieva solo in parte l'appello incidentale del contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; con secondo motivo, violazione di norme sostanziali e processuali in tema di riparto dell'onere probatorio e di valutazione degli indizi, sostenendo che la sola intestazione formale al trust non escludesse l'imponibilità quando fossero presenti elementi presuntivi di fittizietà dell'operazione. Il contribuente resisteva e depositava documentazione attestando l'adesione a procedure di definizione agevolata delle controversie, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha distinto tra i due atti impugnati. Per l'atto di contestazione delle sanzioni, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 L. n. 130/2022, con spese a carico di chi le aveva anticipate. Per l'avviso di accertamento, ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché la sentenza di merito si limitava a recepire la decisione di primo grado senza confrontarsi con gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio né con le difese contrarie del contribuente; il secondo motivo è stato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 130 del 2022

    La definizione agevolata della controversia, se perfezionata e non contestata dall'Ufficio, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva e non meramente riproduttiva o adesiva in modo acritico alla decisione di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; la sua totale mancanza sostanziale integra nullità per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il vizio denunciato per la nullità della sentenza d'appello dovuta a motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione di norme di diritto nella valutazione della fittizietà del trust e degli effetti fiscali conseguenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova nella contestazione della fittizietà dell'operazione e della debenza fiscale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli indizi da parte del giudice di merito.

  • art. 5 D.L. n. 167 del 1990

    Richiamato in relazione agli obblighi dichiarativi delle attività estere e alla contestazione del quadro RW.

  • art. 2627 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica applicazione argomentata dalla Corte nel dispositivo.

  • art. 2629 c.c.

    Richiamato nel ricorso, ma dal testo non emerge una specifica applicazione argomentata dalla Corte nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza d'appello è nulla quando si risolve in una mera adesione alla decisione di primo grado senza autonoma valutazione delle censure dedotte e degli elementi probatori rilevanti.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur formalmente presente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
  • Quando l'Amministrazione contesta la fittizietà di un trust o di un'operazione di segregazione patrimoniale, il giudice deve esaminare specificamente gli indizi addotti dall'Ufficio e le prove contrarie del contribuente, non potendo limitarsi al dato della formale intestazione dei beni.
  • La definizione agevolata della controversia, ove perfezionata e non contestata dall'Ufficio, comporta l'estinzione del giudizio limitatamente all'atto per cui è stata ottenuta, con cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cassazione per motivazione apparente, la causa va rinviata al giudice di merito affinché proceda a un nuovo esame rispettando i principi di diritto indicati dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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