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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10440/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRES, IVA e altri importi relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014, a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte: rigetto per il 2014, accoglimento per il 2013 per intervenuta decadenza in ragione della notifica. In appello la decisione era stata confermata. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il termine decadenziale per la notifica della cartella non fosse spirato perché decorrente dalla presentazione della dichiarazione integrativa/tardiva; e omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, da cui far decorrere il termine. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, essendo la dichiarazione Modello Unico 2014 relativa al 2013 stata trasmessa il 9 gennaio 2015 e la cartella notificata il 22 gennaio 2018, la notifica sarebbe tempestiva perché il termine triennale scadrebbe il 31 dicembre 2018.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il secondo motivo fossero connessi e presentassero profili di inammissibilità e infondatezza, poiché le sentenze di merito non avevano statuito sul dies a quo della decadenza né sulla dichiarazione integrativa richiamata in cassazione; in ogni caso, nel merito, ha affermato che l'art. 25 d.P.R. 602/1973 prevede un termine fisso di decadenza che non si sposta in avanti per effetto della presentazione tardiva o ultratardiva della dichiarazione. Di conseguenza, per il periodo d'imposta 2013 la scadenza del termine era al 31 dicembre del terzo anno successivo, e la notifica della cartella avvenuta il 22 gennaio 2018 è stata considerata tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi

    è stato il parametro processuale invocato per censurare l'omessa considerazione della data di presentazione della dichiarazione integrativa.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    il termine decadenziale per la notifica della cartella, in caso di controllo automatizzato, resta fisso e non viene differito dalla presentazione tardiva o ultratardiva della dichiarazione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    controllo automatizzato della dichiarazione

    la cartella derivava da liquidazione automatizzata sulla base della dichiarazione del contribuente.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    controllo automatizzato della dichiarazione IVA

    la cartella derivava anche dal controllo automatizzato IVA sulla base della dichiarazione del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo

    la Corte ha escluso l'ulteriore contributo unificato in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto, ma escluso nel caso concreto.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel ricorso come norma rispetto alla documentazione prodotta in appello, ma senza decisiva elaborazione nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 decorre secondo il dato normativo tipico della dichiarazione originaria e non viene automaticamente spostato dalla successiva presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva.
  • La tesi del dies a quo "mobile" è incompatibile con il tenore letterale dell'art. 25 d.P.R. 602/1973, che non prevede lo slittamento del termine in funzione di dichiarazioni presentate oltre il termine ordinario.
  • In materia di decadenza per la riscossione, l'interpretazione della norma deve bilanciare certezza del diritto e tutela dei diritti sostanziali del contribuente, evitando letture estensive del potere di riscossione.
  • In sede di legittimità non è scrutinabile come vizio di motivazione un fatto decisivo che non risulti trattato nelle sentenze di merito, ove la censura presupponga una ricostruzione fattuale non emergente dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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