Cassazione Civile, Ordinanza n. 10436/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha imputato al contribuente un maggior reddito di euro 75.041,00 per gli anni d'imposta 2011-2015, sulla base di indagini finanziarie e di movimentazioni sui conti correnti ritenute non giustificate e riconducibili, secondo l'Amministrazione, a canoni di locazione non dichiarati. La sentenza di appello ha rigettato il gravame del contribuente rilevando che questi non aveva fornito prova documentale idonea a superare la presunzione derivante dalle risultanze bancarie. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la corte tributaria regionale non avesse considerato la documentazione prodotta e avesse recepito acriticamente il primo grado; sosteneva inoltre che i documenti dimostrassero la diversa causale di vari bonifici e versamenti, tra cui restituzioni di prestiti tra coniugi conviventi, restituzioni al socio e somme riconducibili a un bilancio societario. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e infondato, sia perché la norma invocata non era applicabile ratione temporis ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022, sia perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame non era deducibile senza indicare specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni. Nel merito ha comunque confermato che il contribuente non aveva dato prova contraria sufficiente rispetto alla presunzione legale derivante dai movimenti bancari, e che le doglianze tendevano in sostanza a una nuova valutazione del merito non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: ha escluso l'applicabilità temporale dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 al giudizio in esame, ha rilevato l'inammissibilità della censura per omesso esame in ragione della doppia conforme e, comunque, ha ritenuto corretta la valutazione di merito della corte tributaria regionale sulla mancata prova contraria del contribuente rispetto ai movimenti bancari contestati. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente.
Norme richiamate
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022
Norma di natura sostanziale e non processuale; si applica solo ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022 e non può essere invocata per giudizi anteriori. La valutazione della prova deve comunque avvenire in coerenza con la normativa tributaria sostanziale e non esclude le presunzioni legali con inversione dell'onere della prova.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Le risultanze dei conti bancari consentono di desumere una presunzione legale relativa di maggior reddito, che grava sul contribuente con l'onere della prova contraria.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360 c.p.c.
Il sindacato di legittimità non consente una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o di sostituzione dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale nell'ambito del procedimento accelerato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Nel procedimento accelerato, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende può essere pronunciata anche se gli intimati non hanno svolto difese, quando il ricorrente abbia insistito nella decisione e il ricorso sia definito in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
art. 6, l. n. 130/2022
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario fondato su indagini finanziarie, la disponibilità di somme o movimenti bancari non giustificati integra una presunzione legale relativa di maggior reddito, superabile solo con prova contraria specifica, analitica e documentalmente adeguata da parte del contribuente.
- La censura in cassazione che si limiti a contestare la valutazione delle prove o a chiedere una nuova lettura dei documenti è inammissibile, perché il giudizio di legittimità non consente la rivalutazione del merito.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le divergenze tra le ragioni di fatto della decisione di primo grado e di appello.
- L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, come introdotto nel 2022, non ha applicazione retroattiva ai giudizi tributari già introdotti prima della sua entrata in vigore.
- Nel rito accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere disposta anche in assenza di difese della parte intimata, avendo funzione deterrente e sanzionatoria verso l'uso defatigatorio del processo.
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