Cassazione Civile, Ordinanza n. 31519/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2009 emesso a carico di una società di ristorazione, a seguito di PVC, con ricostruzione analitico-induttiva di maggiori ricavi. I giudici di merito avevano ritenuto legittimo l’accertamento sulla base di indizi quali genericità delle fatture, mancanza di documenti obbligatori, incongruenze di cassa e bassa redditività del locale, nonché corretta la metodologia dell’Ufficio fondata su un campione di mesi e sull’analisi delle portate, usando tra l’altro il consumo di acqua minerale per stimare i coperti e il costo medio dei pasti con media semplice. La società ha proposto tre motivi di ricorso: 1) omesso esame e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR valorizzato presunzioni ritenute non adeguate e trascurato elementi contrari dedotti dalla contribuente; 2) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR avallato il ricorso alla media semplice anziché alla media ponderata nella stima del costo medio dei pasti, con improprio spostamento dell’onere della prova sul contribuente; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli posti dall’Ufficio a base dell’avviso, in particolare attribuendo rilievo a elementi presuntivi non contestati o non richiamati nell’atto impositivo. Nelle more, la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016, dichiarando l’impegno a rinunciare al giudizio e chiedendo, con successiva memoria, che fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, allegando anche il pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata delle cartelle relative all’avviso di accertamento. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, nel caso di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 da parte del ricorrente, la richiesta di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse equivale a rinuncia al ricorso e determina l’estinzione del giudizio, senza necessità di una successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficio. Il giudizio è quindi stato dichiarato estinto; le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente, nel presupposto di indizi gravi, precisi e concordanti, la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi dichiarati dal contribuente.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base normativa per l’accertamento analitico-induttivo ai fini IVA.
Invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova nella contestazione dell’accertamento induttivo.
Richiamato dal ricorrente per lamentare che la CTR avrebbe deciso su fatti costitutivi diversi da quelli posti a base dell’avviso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi e la motivazione della sentenza di merito.
La domanda di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, una volta perfezionata, comporta l’estinzione del processo senza necessità di ulteriore attestazione di regolarità del pagamento.
Norma di conversione del D.L. n. 193/2016, richiamata come base della definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte precisa che nel caso non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti fiscali, l’adesione del ricorrente con impegno a rinunciare al giudizio e la successiva richiesta di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse equivalgono a rinuncia, con conseguente estinzione del processo.
- Ai fini dell’estinzione per definizione agevolata non è necessaria una successiva attestazione dell’Ufficio sulla regolarità del pagamento, quando la norma non la prevede espressamente.
- In presenza di una definizione agevolata perfezionata, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito e dichiara il giudizio estinto.
- Nel giudizio di legittimità, la richiesta della parte ricorrente di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse può essere interpretata, in un contesto di adesione alla rottamazione, come rinuncia processuale idonea a produrre l’effetto estintivo previsto dalla legge.
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