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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31519/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA 2009 emesso a carico di una società di ristorazione, a seguito di PVC, con ricostruzione analitico-induttiva di maggiori ricavi. I giudici di merito avevano ritenuto legittimo l’accertamento sulla base di indizi quali genericità delle fatture, mancanza di documenti obbligatori, incongruenze di cassa e bassa redditività del locale, nonché corretta la metodologia dell’Ufficio fondata su un campione di mesi e sull’analisi delle portate, usando tra l’altro il consumo di acqua minerale per stimare i coperti e il costo medio dei pasti con media semplice. La società ha proposto tre motivi di ricorso: 1) omesso esame e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR valorizzato presunzioni ritenute non adeguate e trascurato elementi contrari dedotti dalla contribuente; 2) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR avallato il ricorso alla media semplice anziché alla media ponderata nella stima del costo medio dei pasti, con improprio spostamento dell’onere della prova sul contribuente; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR fondato la decisione su fatti costitutivi diversi da quelli posti dall’Ufficio a base dell’avviso, in particolare attribuendo rilievo a elementi presuntivi non contestati o non richiamati nell’atto impositivo. Nelle more, la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016, dichiarando l’impegno a rinunciare al giudizio e chiedendo, con successiva memoria, che fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, allegando anche il pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata delle cartelle relative all’avviso di accertamento. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, nel caso di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 da parte del ricorrente, la richiesta di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse equivale a rinuncia al ricorso e determina l’estinzione del giudizio, senza necessità di una successiva attestazione di regolarità del pagamento da parte dell’Ufficio. Il giudizio è quindi stato dichiarato estinto; le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella definizione agevolata delle liti fiscali, l’adesione del ricorrente con impegno a rinunciare al giudizio e la successiva richiesta di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse equivalgono a rinuncia, con conseguente estinzione del processo.
  • Ai fini dell’estinzione per definizione agevolata non è necessaria una successiva attestazione dell’Ufficio sulla regolarità del pagamento, quando la norma non la prevede espressamente.
  • In presenza di una definizione agevolata perfezionata, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito e dichiara il giudizio estinto.
  • Nel giudizio di legittimità, la richiesta della parte ricorrente di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse può essere interpretata, in un contesto di adesione alla rottamazione, come rinuncia processuale idonea a produrre l’effetto estintivo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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