Cassazione Civile, Ordinanza n. 18510/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili e una quota di IVA relativa a cessioni di autovetture fatturate con aliquota agevolata. In primo grado il ricorso era stato solo parzialmente accolto; in appello la CTR aveva accolto la tesi della società. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 108 e 109 TUIR e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR invertito l’onere della prova in tema di sponsorizzazioni, attribuendo all’Ufficio la prova della non inerenza anziché al contribuente la dimostrazione della congruità e riferibilità del costo, nonostante la perdita di esercizio e la presunta antieconomicità; 2) violazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, degli artt. 108 e 109 TUIR, 2728 e 2697 c.c., sostenendo che la norma non introduce una presunzione assoluta di inerenza e che comunque il contribuente deve provare il collegamento funzionale con il proprio mercato e la congruità della spesa; 3) omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’Ufficio, che censurava il capo di primo grado relativo sia ai maggiori ricavi sulle vendite di auto usate sia al riconoscimento dell’IVA agevolata su una cessione, per difetto dei requisiti del cessionario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione delle spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità e affermando che, ricorrendone i presupposti di legge, opera una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza fino al limite normativo di euro 200.000, con conseguente irrilevanza dell’antieconomicità della spesa e della sproporzione rispetto ai ricavi. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sull’appello incidentale dell’Agenzia e che non era ravvisabile un rigetto implicito, poiché la sentenza di appello si era limitata ad accogliere il gravame della società senza affrontare le specifiche questioni devolute dall’Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge per i motivi relativi alla disciplina delle spese di sponsorizzazione e dell'onere probatorio
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio processuale per omessa pronuncia sull'appello incidentale
richiamato in tema di deducibilità dei costi e qualificazione delle spese
richiamato per il requisito di inerenza e per la deducibilità dei componenti negativi
richiamato per il riparto dell'onere della prova
"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità"
interpreta la sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche come spesa di pubblicità, con presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza entro il limite previsto, se ricorrono i presupposti normativi
art. 74, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale norma di collegamento per la qualificazione della spesa come pubblicitaria
richiamato con riferimento alle presunzioni legali e al loro regime
richiamato per il vizio di omessa pronuncia
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia
richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, se sussistono i presupposti normativi e nel limite quantitativo stabilito, sono qualificate ex lege come spese di pubblicità e beneficiano di una presunzione legale assoluta di inerenza, senza che il giudice possa disapplicare tale qualificazione valorizzando l'antieconomicità dell'operazione.
- In presenza di una presunzione legale assoluta, non è richiesta al contribuente una ulteriore prova della congruità economica della spesa rispetto a ricavi, utile o dimensioni dell'impresa, purché risultino integrati i requisiti tipizzati dalla norma.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice di appello non esamina specificamente le censure devolute con l'impugnazione incidentale; non è sufficiente un generico accoglimento dell'appello principale se dalla motivazione non emerge una decisione, nemmeno implicita, sui motivi incidentali.
- Il rigetto o l'accoglimento di un capo della sentenza impugnata non possono essere desunti in via meramente presuntiva: occorre una risposta argomentativa, espressa o logicamente incompatibile, alle questioni specificamente prospettate dalle parti.
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