Cassazione Civile, Ordinanza n. 05423/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza presso la sede di un’associazione sportiva dilettantistica e presso l’abitazione del presidente, seguita da PVC e da più avvisi di accertamento per diverse annualità, con contestazione dell’omesso versamento di IRES, IRAP e IVA, della mancata emissione di scontrini/ricevute, della omessa registrazione di operazioni attive e della mancata tenuta delle scritture contabili. L’Ufficio assumeva che l’associazione svolgesse in concreto attività commerciale, nonostante la veste formale di ASD. Per gli anni 2009 e 2010 la CTP e poi la CTR avevano rigettato i ricorsi dei contribuenti, valorizzando un giudicato esterno formatosi per l’anno 2006 e ritenendo comunque sussistenti gli indici di commercialità. I contribuenti avevano quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: i primi due relativi al giudicato esterno e alla sua applicabilità; il terzo alla violazione delle norme fiscali che regolano gli enti associativi e al fatto che i periodi d’imposta successivi presentassero condizioni di fatto diverse; il quarto alla mancanza di prova, per non essere stato prodotto il PVC e i suoi allegati; il quinto alla nullità della motivazione della sentenza per motivazione apparente. Con l’ordinanza n. 12107/2024 la Cassazione aveva rigettato il ricorso, rilevando tra l’altro che la CTR aveva posto a base della decisione due rationes decidendi autonome: giudicato esterno e autonomo accertamento della natura commerciale dell’ente. Successivamente i contribuenti hanno proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto della Suprema Corte: secondo loro, il terzo motivo del ricorso per cassazione non era diretto contro la prima ratio sul giudicato esterno, ma contro la seconda ratio relativa all’autonomo accertamento dei presupposti fattuali della natura commerciale dell’associazione; di conseguenza la Corte avrebbe erroneamente ritenuto assorbito quel motivo e non lo avrebbe esaminato. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore revocatorio, perché mirava in sostanza a contestare la valutazione giuridica e l’interpretazione del contenuto del terzo motivo di ricorso per cassazione, attività non sindacabile in sede di revocazione. Ha inoltre osservato che, comunque, il terzo motivo del precedente ricorso era effettivamente riferito alla questione del giudicato esterno. La decisione di legittimità resta quindi ferma e il precedente rigetto del ricorso per cassazione non viene travolto. Le spese seguono la soccombenza secondo il dispositivo, non riportato integralmente nel testo fornito.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti casi di errore di fatto percettivo; non consente di censurare errori di diritto o di valutazione.
L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà processuale, immediatamente rilevabile dagli atti e decisiva per la decisione.
Nel ricorso originario i motivi erano stati formulati come violazioni di legge e vizi di motivazione; la revocazione non può essere usata per riesaminare tali profili.
Richiamato nei motivi originari sul riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che nel processo tributario l’Ufficio deve provare i fatti specificamente contestati.
Richiamato in relazione all’efficacia del giudicato esterno formatosi su un’annualità precedente.
Richiamato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno.
Il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; nel processo tributario ciò vale per i fatti dell’avviso che non siano oggetto di specifica contestazione.
Richiamato nei motivi originari sul tema della valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la contestazione deve essere specifica.
Nel processo tributario il PVC è un mezzo di prova; il giudice può disporne la produzione solo in funzione integrativa degli elementi già acquisiti.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione delle decisioni giurisdizionali.
Richiamato dai contribuenti per sostenere l’autonomia dei singoli periodi d’imposta.
Richiamato dai contribuenti per contestare la qualificazione fiscale dell’ente associativo.
Richiamato dai contribuenti per sostenere la natura sportiva dilettantistica dell’associazione.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è proponibile solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto risultante dagli atti; non è ammessa per contestare l’interpretazione dei motivi di ricorso, la valutazione giuridica o l’apprezzamento delle risultanze processuali.
- Non ricorre errore revocatorio quando la parte, sotto l’apparenza dell’errore percettivo, mira in realtà a rimettere in discussione il modo in cui la Corte ha qualificato o sussunto i motivi di ricorso già esaminati.
- In presenza di una decisione sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il dispositivo, il ricorrente deve investire tutte le rationes con censure idonee; la mancata aggressione anche di una sola di esse comporta il mantenimento della decisione.
- Nel processo tributario l’Ufficio non è tenuto a provare indistintamente ogni fatto richiamato nell’avviso di accertamento, ma solo quelli specificamente contestati dal contribuente; i fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione come fatti non controversi.
- La mancata produzione del PVC non determina automaticamente carenza di prova a carico dell’Ufficio: il PVC è un mezzo di prova e il giudice può, in caso di incertezza, disporne l’acquisizione in funzione integrativa, valutando però la prova complessivamente acquisita.
- Il giudicato formatosi su un’annualità d’imposta può avere efficacia preclusiva anche per annualità successive solo entro i limiti in cui gli elementi fattuali e normativi rilevanti siano rimasti invariati; se tali presupposti mutano, il giudicato non si estende automaticamente.
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