Cassazione Civile, Ordinanza n. 16650/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari e da un contratto di mutuo intervenuti tra le parti, rispetto ai quali i ricorrenti avevano dedotto che i rapporti fossero frutto di una truffa contrattuale e potessero integrare usura, oltre a lamentare l’inadempimento della banca nell’esecuzione del mutuo per l’erogazione frazionata delle somme. In primo grado era stata dichiarata la nullità di tutti i contratti conclusi con la banca per illegittima anatocizzazione; la Corte d’appello ha invece riformato tale statuizione, escludendo la nullità dell’intero contratto e rigettando l’appello incidentale dei ricorrenti su truffa e usura. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla declaratoria di nullità delle sentenze di primo grado; 2) violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso la nullità integrale dei contratti in assenza di specifica domanda e senza adeguata giustificazione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere fondato la decisione sulla CTU nonostante la mancata produzione di tutti gli estratti conto; 4) e 5) nullità della sentenza per motivazione apparente/carente sui capi relativi a truffa contrattuale e usura; 6) violazione degli artt. 1176, 1375, 1218 e 1455 c.c. in relazione al preteso inadempimento della banca nel mutuo. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei gruppi di ricorrenti ha rinunciato al ricorso; è stato inoltre segnalato il decesso di uno dei ricorrenti, ma la Corte ha escluso l’interruzione del processo in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto tra Giovanni Battista Granatelli e Grace s.r.l. e le controparti, per effetto della rinuncia al ricorso non accettata ma ormai efficace ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c.; quanto agli altri ricorrenti ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre escluso l’interruzione del processo per il decesso di uno dei ricorrenti, affermando che nel giudizio di cassazione l’evento non incide sul corso del procedimento. Sul piano delle spese, ha compensato integralmente quelle relative alla parte estinta e ha condannato i ricorrenti rimasti soccombenti al pagamento delle spese in favore di BNL e di Astore SPV s.r.l., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che le censure dei ricorrenti integrino una reale nullità della sentenza impugnata, perché le affermazioni contestate erano solo premesse argomentative o erano comunque coperte da giudicato interno.
La Corte ritiene infondata la doglianza di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che il giudice di merito può interpretare la domanda e che tale apprezzamento è attività di fatto non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
La doglianza sulla CTU e sulle risultanze istruttorie viene ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito; il giudice d’appello aveva aderito alle conclusioni del consulente con motivazione congrua.
Richiamato insieme agli artt. 1375, 1218 e 1455 c.c. nella censura sull’esecuzione del mutuo; la Corte reputa la doglianza diretta a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
È evocato per sostenere l’inadempimento della banca; la Corte non entra nel merito della pretesa perché la censura tende a ottenere una nuova valutazione fattuale.
È richiamato a sostegno della pretesa violazione della buona fede nell’esecuzione del mutuo; la Corte considera la censura non scrutinabile in sede di legittimità nei termini proposti.
È richiamato per sostenere la gravità dell’inadempimento; la Corte ritiene la doglianza assorbita nella richiesta di rivalutazione del fatto.
È menzionato nel terzo motivo di ricorso, ma il testo della decisione non consente di ricavarne una specifica interpretazione autonoma, essendo la censura respinta come non sindacabile nel merito.
Richiamato per contestare l’onere probatorio e l’uso della CTU; la Corte afferma che il consulente aveva comunque potuto operare nonostante le lacune documentali e che la valutazione del merito non è sindacabile in cassazione.
La rinuncia al ricorso è divenuta efficace senza necessità di accettazione; per questo la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per i ricorrenti rinuncianti.
È richiamato per rinviare, in materia di intervento della cessionaria del credito, alla motivazione di un precedente della Corte di cassazione.
È menzionato quale base della cessione del credito in favore della società interveniente/cessionaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti, ove dovuto.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È citato per l’applicabilità ratione temporis della disciplina sulla rinuncia al ricorso priva di necessità di accettazione.
l. 30 aprile 1999, n. 130, artt. 1 e 4
Richiamata per la cessione del credito cartolarizzato in favore della società interveniente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sindacabile come violazione di legge la mera interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, salvo che si deduca un effettivo vizio di ultrapetizione o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei limiti consentiti.
- La censura di motivazione apparente è inammissibile quando investe affermazioni che non costituiscono la ratio decidendi, ma solo premesse argomentative della decisione, oppure quando mira sostanzialmente a una nuova valutazione del merito.
- Il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio anche in presenza di lacune documentali, se il consulente spiega perché tali lacune non impediscono l’accertamento e la motivazione del giudice è congrua.
- Le doglianze che contestano l’accertamento in fatto circa l’esistenza di truffa, usura o inadempimento contrattuale non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del materiale istruttorio.
- La nullità delle singole clausole che prevedono capitalizzazione degli interessi non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto bancario, se non risulta che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella clausola.
- Nel giudizio di cassazione il decesso di una parte non determina interruzione del processo, che prosegue d’ufficio; inoltre, la rinuncia al ricorso produce estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, se la disciplina applicabile lo prevede.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16599/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16600/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16601/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16604/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16607/2024 del 14/06/2024
- ordinanza_civile · 14 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16608/2024 del 14/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →