Cassazione Civile, Ordinanza n. 13352/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia trae origine dall’applicazione, sul trattamento pensionistico di un professionista collocato in quiescenza dal 2007, di un contributo di solidarietà previsto da delibere dell’ente previdenziale privatizzato e dal regolamento interno dell’ente. Il pensionato aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute e la restituzione delle somme già decurtate; i giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo illegittimo il prelievo e applicando la prescrizione decennale per la ripetizione delle somme, escludendo anche la possibilità di giustificare il prelievo con la disciplina dell’art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011. La cassa previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sulle casse privatizzate e del principio del pro rata, sostenendo che la normativa sopravvenuta avrebbe consentito agli enti di adottare provvedimenti di riequilibrio anche incidenti sui trattamenti già liquidati, e che il contributo di solidarietà sarebbe legittimo come misura straordinaria e ragionevole, anche alla luce dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 e della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016; 2) omessa applicazione del contributo minimo dell’1% previsto dalla stessa disciplina del 2011 almeno per il biennio 2012-2013; 3) erronea applicazione della prescrizione, deducendo che dovesse valere la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati e non quella ordinaria decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui il contributo di solidarietà imposto dalla cassa su pensioni già maturate costituisce una prestazione patrimoniale imposta che richiede una base legislativa e non può essere introdotta o mantenuta da un mero atto regolamentare dell’ente. Ha inoltre ribadito che per i pensionati che avevano maturato il diritto prima della riforma del 2006 continua a operare in modo rigoroso il principio del pro rata, mentre la disciplina sopravvenuta non legittima trattenute che incidano su pensioni già quantificate e attribuite. Quanto alla prescrizione, la Corte ha confermato che l’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, perché non si tratta di ratei pensionistici "pagabili" già liquidati e messi a disposizione del creditore; l’art. 47-bis d.P.R. 639/1970 riguarda invece la diversa ipotesi di riliquidazione dei ratei. In dispositivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e, poiché il giudizio è stato deciso in conformità alla proposta non accettata, ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di una somma alla controparte e di un’ulteriore somma alla Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamati per delimitare i poteri regolamentari delle casse privatizzate, che non possono derogare a fonti primarie né introdurre prestazioni patrimoniali prive di base legale.
Nella formulazione originaria imponeva il rispetto del principio del pro rata; la Corte ribadisce che per i pensionati che avevano maturato il diritto prima della riforma tale principio continua a operare rigorosamente.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
Ha attenuato il principio del pro rata e ampliato i poteri regolamentari delle casse, ma non fino a consentire prelievi regolamentari che si traducano in trattenute su pensioni già determinate in contrasto con norme primarie.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
Norma di interpretazione autentica letta nel senso della legittimità degli atti adottati prima della L. 296/2006 solo se finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo periodo.
art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente rispetto al contributo regolamentare controverso; la disposizione riguarda un diverso prelievo legislativo, eccezionale e temporaneo, applicabile in presenza di inerzia dell’ente e non automaticamente.
artt. 2, 3, 23 Cost.
La Corte ribadisce che la riserva di legge dell’art. 23 Cost. impedisce di imporre prestazioni patrimoniali mediante atto regolamentare; richiami a ragionevolezza e uguaglianza non superano il limite della base legale.
art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC
È la fonte regolamentare del contributo di solidarietà, ritenuta incompatibile con il principio del pro rata e con la necessità di una base legislativa per il prelievo.
delibere n. 4/2008, n. 3/2013, n. 10/2017
Sono gli atti applicativi/rinnovativi del contributo di solidarietà, ma non possono legittimare una trattenuta patrimoniale priva di base legislativa.
Richiamato nel primo motivo, ma non valorizzato autonomamente nella decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici non si applica quando si discute dell’indebita trattenuta su pensioni già determinate; manca il requisito di credito pagabile, liquido ed esigibile.
È il termine applicabile all’azione di riliquidazione/restituzione delle somme indebitamente trattenute, perché si tratta di diritto soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 19, comma 3, L. 21/1986
Richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente, ma la Corte non lo ritiene decisivo per sovvertire l’orientamento sulla prescrizione.
Riguarda la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dovuti a seguito di pronuncia giudiziale di riliquidazione della pensione; non si applica all’indebita trattenuta per contributo di solidarietà illegittimo.
art. 129 R.D.L. 1827/1935
Richiamato in via analogica per ribadire che la prescrizione quinquennale presuppone ratei liquidati e messi a disposizione dell’assicurato.
secondo comma e ultimi due commi
La Corte decide in conformità alla proposta accelerata non accettata e applica le conseguenze sanzionatorie previste in caso di ricorso ritenuto non meritevole di accoglimento.
Applicata la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, per la definizione del giudizio conforme a proposta non accettata.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre o mantenere, tramite regolamenti o delibere interne, un contributo di solidarietà che si traduca in una prestazione patrimoniale imposta sui trattamenti pensionistici già liquidati, se manca una specifica base legislativa, perché opera la riserva di legge dell’art. 23 Cost.
- Il principio del pro rata continua a tutelare in modo rigoroso i diritti pensionistici già maturati prima delle riforme che hanno attenuato il sistema, e le sopravvenienze normative non consentono di incidere retroattivamente sulla misura di prestazioni già determinate oltre i limiti consentiti dalla legge.
- La disciplina dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 non è automaticamente sovrapponibile ai contributi di solidarietà di fonte regolamentare delle casse privatizzate: si tratta di un diverso prelievo, di fonte legislativa, eccezionale e temporaneo, legato a presupposti propri, tra cui l’inerzia dell’ente.
- Quando è contestata l’indebita trattenuta su una pensione già quantificata e non il mero rateo arretrato di una prestazione dovuta e liquidata, l’azione di ripetizione o riliquidazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici pagabili.
- L’art. 47-bis d.P.R. 639/1970 si applica alla riliquidazione dei ratei arretrati dovuti a seguito di pronuncia giudiziale, non alla restituzione di somme trattenute in base a un prelievo patrimoniale illegittimo estraneo al meccanismo di calcolo della pensione.
- In presenza di orientamento di legittimità consolidato e di ricorso privo di argomenti nuovi, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e applicare le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 380-bis c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13241/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13247/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13258/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13261/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13302/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13305/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →