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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16595/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento e della cartella prodromica relativa a IRES e IVA per l'anno d'imposta 2014. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto il ricorso ritenendo viziata la notifica della cartella: l'atto risultava intestato a una denominazione sociale precedente o diversa, mentre era stato notificato alla società che aveva poi assunto un nuovo nome, con diverso codice fiscale e partita IVA, secondo la ricostruzione fatta anche nelle note autorizzate e nella discussione orale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello avesse deciso su una censura nuova o comunque non ritualmente introdotta, perché la questione dell'atto indirizzato ad altro contribuente sarebbe emersa solo in una memoria successiva; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, censurando l'affermazione di invalidità della notifica. L'Agenzia ha sostenuto che non vi fosse vera incertezza sul destinatario, poiché la cartella riportava la denominazione sociale precedente ma indicava il codice fiscale della società destinataria della notifica, e che il giudice di merito si era limitato a un controllo formale senza valorizzare gli elementi sostanziali, compreso il fatto che la variazione della denominazione era stata comunicata solo in data successiva alla notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società resistente per tardività, poi ha rigettato il primo motivo del ricorso dell'Agenzia ritenendo che la deduzione del vizio di notifica sotto lo specifico profilo dell'effettivo destinatario non integrasse motivo nuovo, ma mera puntualizzazione di una censura già proposta nel ricorso introduttivo. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti illustrati in motivazione, rilevando che il giudice di merito aveva valorizzato soltanto il dato formale della denominazione sociale senza verificare se, alla luce del complessivo contenuto della cartella e degli altri elementi identificativi, vi fosse una reale e oggettiva incertezza sul soggetto passivo della pretesa tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine di quaranta giorni (venti più venti) dalla notifica del ricorso

    Il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione processuale per avere il giudice di merito esaminato una deduzione asseritamente nuova.

  • art. 24, commi 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi previsti dalla norma, in particolare in presenza di documenti non conosciuti.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    La proposizione di nuove domande o di nuove censure che ampliano la materia del contendere è vietata in appello.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    La memoria ex art. 32 non può essere utilizzata per introdurre un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impugnato.

  • art. 2560 c.c.

    Richiamato nel motivo accolto come norma asseritamente violata, in relazione alla disciplina della successione nei debiti aziendali.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel motivo accolto come disposizione sulla responsabilità in caso di trasferimento d'azienda o di azienda.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per evidenziare che, se la notifica fosse stata valida, il termine di impugnazione sarebbe spirato senza ricorso tempestivo.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La cartella presupposta derivava da controllo automatico della dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    La cartella presupposta derivava da controllo automatico della dichiarazione IVA.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; tuttavia la puntualizzazione di una censura già proposta, quando non muta la causa petendi né amplia il thema decidendum, non costituisce motivo nuovo.
  • La deduzione di un vizio di notifica sotto il profilo dell'effettivo destinatario dell'atto può essere considerata mera difesa, se si inserisce nel perimetro della contestazione originaria sulla validità della notificazione.
  • La nullità dell'atto o della notificazione per discordanza nei dati identificativi del destinatario ricorre solo se tale discordanza determina una concreta e assoluta incertezza sul soggetto passivo della pretesa; in presenza di elementi idonei a superare il contrasto formale, occorre accertare la sostanza del rapporto e l'effettivo destinatario.
  • Nell'esame della validità della notifica di una cartella, il giudice non può arrestarsi al solo dato formale della denominazione sociale, ma deve valutare complessivamente tutti gli elementi identificativi riportati nell'atto, incluso il codice fiscale, e verificarne la coerenza con il soggetto effettivamente raggiunto dalla notifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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