Cassazione Civile, Ordinanza n. 32051/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi non dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ricostruiti dalla Guardia di Finanza come corrispettivi derivanti dall'attività professionale di avvocato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse trascurato sentenze passate in giudicato che, in cause da lui patrocinate, avevano liquidato compensi inferiori rispetto a quelli posti a base dell'accertamento; con il secondo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 67 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 163 d.P.R. n. 917/1986, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, assumendo di avere dimostrato la regolare fatturazione dei compensi in relazione a varie pratiche e che la CTR avesse quindi erroneamente ritenuto sussistente l'evasione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché proposto in presenza di "doppia conforme" senza indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, come richiesto dall'art. 348-ter c.p.c.; inoltre è stato ritenuto infondato perché la liquidazione delle spese di lite a favore della parte assistita non è decisiva per escludere che il professionista abbia percepito compensi maggiori dai clienti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per commistione di censure di violazione di legge e vizio motivazionale, per il medesimo problema della doppia conforme e perché mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Nessuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia si era costituita solo tardivamente e senza difese; è stato inoltre disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio ex n. 5 non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito; nel caso di doppia conforme richiede anche la specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, quarto comma, c.p.c.
Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione... può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360
In caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
La disposizione di cui al quarto comma si applica... anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado
Il limite all'impugnazione per vizio motivazionale opera anche quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado.
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83/2012
Ha introdotto la disciplina della doppia conforme richiamata per stabilire l'inammissibilità del motivo.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
È richiamato come criterio intertemporale per l'applicazione della disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012.
art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012
È richiamato con riferimento alla riformulazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta contro la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile poiché volta a contestare l'accertamento in fatto e non l'interpretazione della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel regime della "doppia conforme", il ricorrente che deduca in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La liquidazione delle spese di lite in favore della parte assistita non determina, di per sé, il limite massimo del compenso professionale dovuto dal cliente al difensore, poiché il rapporto interno cliente-avvocato è autonomamente regolato dal contratto d'opera professionale.
- L'eventuale accettazione da parte del difensore della somma liquidata in sentenza non integra rinuncia al maggior compenso se non risulta in modo inequivoco che tale somma sia stata accettata a saldo e stralcio di ogni credito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
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