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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02734/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2015 nei confronti di un'associazione culturale, impugnato prima dinanzi alla CTP e poi in appello. La CTR ha confermato l'atto ritenendo adeguata la motivazione per relationem e, soprattutto, qualificando l'ente come soggetto che svolgeva in concreto attività commerciale, e non come ente non lucrativo. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avrebbe liquidato in modo insufficiente le prove e non avrebbe esaminato compiutamente l'attività istituzionale dell'associazione; 2) violazione dell'art. 1 della L. n. 398 del 1991, assumendo che il giudice di merito non avesse valutato la copiosa documentazione sull'attività istituzionale e avesse erroneamente considerato tutti i ricavi come commerciali senza scomputare quelli esclusi per legge, con conseguente errata soglia di imponibilità; 3) omessa pronuncia e violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR esaminato le presunzioni poste a base dell'accertamento induttivo né la prova della quantificazione dei maggiori ricavi, e per non avere distinto tra ricavi commerciali e istituzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva esposto un iter logico-giuridico chiaro e sufficiente, con richiamo a dati fattuali specifici: uso di un'insegna commerciale, accesso consentito anche a non soci, ingresso e consumazioni pagati, struttura assimilabile a una discoteca, prezzi del bar incompatibili con una mera attività associativa. Ha dichiarato inammissibile la censura che mirava a una rivalutazione del merito sulla natura commerciale dell'attività e sulla qualificazione dei ricavi, poiché non deducibile in cassazione come vizio di motivazione o omesso esame se non nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto all'accertamento induttivo, ha ritenuto infondata la doglianza sull'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, affermando che l'Ufficio può procedere a tale metodo quando l'ente associativo svolga di fatto attività commerciale e manchino scritture contabili idonee; ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza, la contestazione sulla quantificazione dei maggiori ricavi, non essendo stato trascritto l'avviso di accertamento. In ogni caso, la Corte ha ribadito che gli enti associativi non godono di un'esenzione fiscale generale e che, quando operano come imprenditori mascherati, l'intero reddito è imponibile. Spese a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo quando presenti un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta una motivazione sintetica se il percorso logico è comunque percepibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per la denuncia di violazione di legge, non per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Rileva solo il vizio processuale che si traduce in nullità della sentenza o del procedimento, non la mera insufficienza del ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è più deducibile il difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'Ufficio può determinare induttivamente il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie raccolti, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e avvalendosi anche di presunzioni semplici prive dei requisiti di cui alla lettera d).

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla prova non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito.

  • art. 111 TUIR

    Per gli enti associativi, le attività rese a favore degli associati e le quote associative non sono considerate commerciali; si tratta però di una deroga alla regola generale di imponibilità dei redditi.

  • art. 148 TUIR

    Norma applicabile ratione temporis al caso, quale evoluzione della disciplina di non commercialità di talune attività associative rese agli associati.

  • art. 1 della L. n. 398 del 1991

    Invocata dai ricorrenti per la disciplina agevolativa degli enti associativi, ma ritenuta non violata poiché la CTR ha accertato che l'ente operava in concreto come impresa commerciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se il ragionamento è intellegibile, la censura è infondata anche se la motivazione è sintetica.
  • In cassazione non è consentito trasformare una contestazione sulla valutazione delle prove in un terzo grado di merito: la rivalutazione del fatto e della credibilità degli elementi istruttori è preclusa.
  • L'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 è legittimo quando il contribuente, pur formalmente associativo, svolga di fatto attività commerciale e non tenga una contabilità idonea.
  • Le agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi operano come deroga alla regola generale di imponibilità e richiedono che sia effettiva la distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale; in difetto di tale distinzione, può essere tassato l'intero reddito.
  • La censura sulla quantificazione del reddito accertato deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicando e trascrivendo gli atti necessari a consentire il controllo della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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