Sentenza del 21/03/2025 n. 7512 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela contestava il diniego del rimborso IVA di 13.729 euro e la sospensione di ulteriori 6.935 euro, per complessivi 20.664 euro, richiesti nella dichiarazione relativa al 2017. Il credito comprendeva somme riferite a periodi anteriori e successivi al fallimento, dichiarato l’8 ottobre 2004. L’Ufficio aveva motivato il diniego con la mancata produzione di registri IVA e fatture del 2003, la mancata indicazione del credito nella prima dichiarazione utile e l’assenza della dichiarazione IVA per il 2014; aveva inoltre valorizzato la condanna penale del titolare per bancarotta e appropriazione indebita e gli elementi della relazione ex art. 33 L. Fall. La curatela ha articolato otto motivi: motivazione apparente o incoerente; omessa valutazione della documentazione già prodotta per un precedente rimborso; inversione dell’onere probatorio e violazione delle regole di valutazione delle prove; decadenza dell’Ufficio dal potere di contestazione; uso della sentenza penale e pretesa indebita ripetizione del rimborso; motivazione apparente sulla compensazione del credito IVA ante fallimento con debiti IVA post fallimento; omessa pronuncia su alcune questioni, inclusi il credito di 29.398 euro e la sospensione dei 6.935 euro.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti: la motivazione della CGT era comprensibile e non meramente adesiva, e il rimborso di 75.000 euro erogato nel 2008 non impediva una diversa valutazione della successiva richiesta, anche alla luce della condanna penale divenuta irrevocabile nel 2015. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove; il quarto e il quinto sono stati respinti, poiché il richiedente il rimborso deve provare i fatti costitutivi del credito e la sentenza penale può essere valutata autonomamente dal giudice tributario come elemento probatorio, senza efficacia automatica di giudicato in quel giudizio. Il sesto motivo è stato respinto: la scadenza dei termini di accertamento non impedisce all’Amministrazione di contestare il credito esposto in dichiarazione quando decide su una richiesta di rimborso. Il settimo è stato respinto: il credito IVA ante fallimento non era adeguatamente documentato e non poteva essere compensato con debiti IVA sorti dopo il fallimento. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile: la questione sulla compensazione era stata esaminata e le altre doglianze risultavano implicitamente respinte, oltre a richiedere una rivalutazione del merito. La curatela è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 20.000 euro per compensi, oltre accessori e spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della pretesa.
Chi chiede in giudizio un rimborso tributario deve dimostrare i presupposti del credito; non si verifica un’inversione dell’onere della prova quando il giudice richiede tale dimostrazione al contribuente.
Per dedurre, d'altro canto, la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La norma non consente di impugnare in Cassazione il semplice diverso peso attribuito dal giudice alle prove di parte; la censura è pertinente se il giudice fonda la decisione su prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
La valutazione comparativa della forza persuasiva delle prove appartiene al giudice di merito e non è rivedibile in Cassazione, salvo i limiti propri dei vizi deducibili in sede di legittimità.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
In Cassazione non è sufficiente lamentare una motivazione non persuasiva o insufficiente: occorre che il vizio raggiunga la soglia della motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, e risulti dalla sentenza stessa.
Art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nel caso dell'istanza di rimborso reietta, invece, è il contribuente ad essere attore sostanziale nel giudizio di rimborso e, pertanto, l'Amministrazione ha la facoltà di controdeduzione in giudizio, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992, purché nell'ambito oggettivo della controversia.
Nel giudizio avviato contro il diniego di rimborso l’Amministrazione può svolgere controdeduzioni e prospettare argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nel diniego, purché restino entro l’oggetto della controversia.
Art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972
La decisione non ravvisa una violazione delle disposizioni invocate: nel giudizio di rimborso l’istante deve provare il credito e il potere di contestazione del credito non viene meno per la sola scadenza dei termini di accertamento.
Art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972
La norma è stata invocata per sostenere la decadenza dell’Ufficio, ma la Cassazione ha respinto la tesi applicando il principio per cui la scadenza dei termini di accertamento non impedisce di contestare il credito esposto in dichiarazione nell’ambito della decisione su una domanda di rimborso.
Art. 56 del R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare)
Requisito essenziale affinché sia applicabile la compensazione fallimentare è l'anteriorità della genesi del credito rispetto alla procedura concorsuale.
La compensazione in ambito fallimentare richiede che i crediti e i debiti opposti abbiano origine anteriore al fallimento; il credito IVA prefallimentare non può essere compensato con debiti IVA generati da operazioni successive al fallimento.
Art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972
La dichiarazione prevista dall'art. 74-bis mentovato, relativamente alle operazioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività, con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiudendo il rapporto tributario antecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da quella data, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 633 del 1972 il diritto al rimborso dei versamenti d'imposta che risultino effettuati in eccedenza.
La dichiarazione IVA relativa alle operazioni anteriori alla procedura concorsuale chiude il rapporto tributario prefallimentare e può far sorgere il diritto al rimborso dell’eccedenza, ma il credito deve comunque essere provato e resta distinto dalla posizione IVA successiva.
Art. 74-bis del D.P.R. n. 633 del 1972
Proprio la sussistenza di tali oneri, già contemplati dall'art. 74-bis D.P.R. n. 633 del 1972 e ora riprodotti dall'art. 8, comma 4, D.P.R. n. 322/1998, denota e dimostra che le operazioni IVA ante fallimento, possedendo autonomia giuridica rispetto a quelle post fallimento, non risultano con queste compensabili.
La disciplina delle dichiarazioni IVA pre e post fallimento conferma che le due posizioni sono autonome: la coincidenza della partita IVA non consente di compensare un credito maturato prima della procedura con debiti sorti dopo.
Art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998
Proprio la sussistenza di tali oneri, già contemplati dall'art. 74-bis D.P.R. n. 633 del 1972 e ora riprodotti dall'art. 8, comma 4, D.P.R. n. 322/1998, denota e dimostra che le operazioni IVA ante fallimento, possedendo autonomia giuridica rispetto a quelle post fallimento, non risultano con queste compensabili.
La previsione di distinte dichiarazioni per le operazioni anteriori e successive alla procedura attesta l’autonomia delle rispettive posizioni IVA e impedisce la compensazione tra crediti e debiti appartenenti a periodi separati dal fallimento.
Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima.
L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata è incompatibile con la questione dedotta e ne implica quindi il rigetto; in tal caso la censura va indirizzata contro la decisione implicita, non denunciata come violazione dell’obbligo di pronuncia.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto integrale del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Chi domanda un rimborso tributario e impugna il diniego è attore in senso sostanziale: deve provare i fatti che fondano il credito, anche producendo documentazione contabile idonea. La scadenza dell’obbligo di conservare le scritture non elimina l’onere di dimostrare il credito.
- L’Amministrazione può contestare un credito IVA esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento, quando decide su una richiesta di rimborso; il precedente pagamento di un altro rimborso non rende automaticamente intangibile il credito né impedisce una valutazione successiva alla luce di elementi sopravvenuti.
- Una condanna penale irrevocabile non vincola automaticamente il giudice tributario quanto all’esistenza del credito, ma può essere apprezzata, insieme agli altri elementi, come prova dei fatti rilevanti; il giudice tributario deve valutarla autonomamente.
- In caso di fallimento, le posizioni IVA anteriori e successive alla dichiarazione sono giuridicamente distinte. La permanenza della stessa partita IVA non rende compensabili un credito prefallimentare e debiti IVA sorti per operazioni postfallimentari; la compensazione fallimentare richiede l’anteriorità della genesi delle poste rilevanti.
- In Cassazione non si ottiene una nuova valutazione delle prove limitandosi a invocare gli artt. 115 e 116 c.p.c. o l’erroneità del giudizio di merito: occorre indicare una specifica violazione delle regole di acquisizione o valutazione delle prove, oppure un vizio motivazionale rientrante nei limiti di legge.
- La motivazione per relationem della sentenza d’appello è ammissibile se consente, anche sinteticamente, di comprendere le ragioni della conferma e il rapporto con i motivi d’impugnazione; è censurabile se consiste in un’adesione acritica che non rende ricostruibile il ragionamento decisorio.
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