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Sentenza

Sentenza del 21/03/2025 n. 7519 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA relativa al 2016, che riteneva indebitamente applicata dai propri fornitori di energia sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGdSE). Impugnato il diniego, la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso con sentenza n. 302/01/2022 e la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia aveva respinto l’appello con sentenza n. 2773/06/2023, ritenendo assorbente il difetto di legittimazione della cessionaria a chiedere direttamente il rimborso all’Erario. In cassazione la società, con un unico motivo, ha denunciato la violazione degli artt. 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE, degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo di poter agire direttamente contro l’Agenzia, anche perché soggetto passivo IVA. In subordine ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla CGUE, invocando i principi di neutralità ed effettività e le difficoltà pratiche dell’azione di ripetizione contro il fornitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione d’appello. In via ordinaria, il cessionario che ritenga indebita l’IVA deve chiederne la restituzione al cedente mediante azione civilistica; è il cedente, che ha versato l’imposta all’Erario ed è parte del rapporto tributario, a poter domandare il rimborso all’Amministrazione. L’azione diretta del destinatario finale è ammessa solo in ipotesi derogatorie, tra cui l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, oppure l’impossibilità di invocare contro quest’ultimo l’efficacia di una direttiva non trasposta o tardivamente attuata. Tali eccezioni non ricorrevano: gli OGdSE in questione non risultavano incompatibili con il diritto dell’Unione. La Corte ha quindi ritenuto infondato l’unico motivo e non necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Spese compensate per la complessità e novità della questione; dato atto, se dovuto, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 9 e 167

    Le disposizioni invocate non attribuiscono, nel caso esaminato, al cessionario un diritto generale di chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso dell’IVA fatturata dal cedente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 18

    Nel rapporto IVA considerato, il fornitore è il soggetto passivo che versa l’imposta all’Erario; il cessionario che l’ha sopportata in rivalsa deve di regola rivolgersi al fornitore per ottenerne la restituzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    La disposizione è stata invocata dalla società a sostegno della giurisdizione e della possibilità di agire in sede tributaria contro l’Agenzia, ma non fonda una legittimazione diretta del cessionario al rimborso in assenza delle condizioni derogatorie riconosciute dalla giurisprudenza unionale.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 267

    Il rinvio pregiudiziale non è stato disposto perché la questione era già stata esaminata e risolta dalla Corte di giustizia e le circostanze dedotte non giustificavano ulteriori chiarimenti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In via ordinaria, chi acquista un bene o un servizio e paga al fornitore un’IVA che ritiene non dovuta deve chiedere la restituzione al fornitore; il rapporto diretto con l’Amministrazione finanziaria spetta al soggetto passivo che ha versato l’imposta all’Erario.
  • L’azione diretta del destinatario finale contro l’Erario è eccezionale: può essere riconosciuta quando il rimborso dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, oppure quando il destinatario non possa far valere contro il fornitore una direttiva UE non trasposta o attuata tardivamente.
  • La mera circostanza che il cessionario sia a sua volta soggetto passivo IVA, o che sopporti economicamente l’imposta senza poterla detrarre, non gli attribuisce automaticamente legittimazione a chiedere il rimborso direttamente all’Erario.
  • La deroga fondata sulla mancata o tardiva attuazione di una direttiva richiede che l’indebito dipenda dal contrasto con una disposizione europea chiara, precisa e incondizionata; non basta contestare in generale l’applicazione dell’imposta.
  • La natura pubblicistica o privatistica del rapporto di rivalsa non modifica, di per sé, l’individuazione del soggetto legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione: rileva chi è parte del rapporto tributario, fatte salve le eccezioni riconosciute dal diritto UE.

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