Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito imponibile di un contribuente da euro 12.610,00 a euro 28.682,00, recuperando IRPEF e addizionali comunali sulla base di beni-indice e spese ritenute sintomatiche di maggiore capacità contributiva: abitazione di proprietà, autovetture, motoveicolo, rate di mutuo fondiario e finanziamento per l'acquisto di un veicolo. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e conferma in appello, dove la CTR aveva ritenuto che le spese fossero giustificate dalle ricevute prodotte e, sostanzialmente, riconducibili al coniuge in ragione dell'intestazione dei beni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 2697, 2728 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel riparto dell'onere della prova: una volta dimostrati dall'Ufficio gli elementi-indice della capacità contributiva, spettava al contribuente provare con idonea documentazione la provenienza non reddituale delle somme e l'inesistenza o minore entità del reddito presunto. La Cassazione ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, poi ha accolto il motivo, affermando che nel redditometro l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre l'esistenza dei fattori-indice, mentre incombe sul contribuente la prova contraria documentale; ha inoltre censurato la CTR per avere valorizzato l'intestazione dei beni e la riferibilità delle spese al coniuge, senza correttamente applicare i principi sul valore presuntivo degli indici e sulla rilevanza del contesto familiare. Il ricorso è stato quindi accolto con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha prima dichiarato tempestivo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo che la sospensione dei termini derivante dalla disciplina emergenziale Covid-19 si è sommata alla precedente sospensione prevista dalla definizione agevolata delle liti fiscali, prorogando il termine per impugnare oltre la data di notifica del ricorso. Nel merito, ha ritenuto fondato l'unico motivo: nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 la disponibilità di beni e il sostenimento di spese costituiscono presunzione legale relativa di capacità contributiva, sicché l'Ufficio deve provare gli elementi-indice, mentre il contribuente deve fornire prova contraria documentale della provenienza non imponibile delle somme o dell'insussistenza/minore entità del reddito presunto. La CTR ha errato nel considerare giustificate le spese per il solo fatto che taluni beni fossero intestati al coniuge o riconducibili al nucleo familiare, senza applicare correttamente il meccanismo presuntivo-legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
quarto comma; quinto comma; sesto comma
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; la disponibilità di beni e il sostenimento di spese costituiscono indici di capacità contributiva idonei a fondare una presunzione legale relativa, superabile solo con prova contraria documentale del contribuente
richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi-indice, mentre il contribuente deve dimostrare la provenienza non reddituale delle somme o l'inesistenza/minore entità del reddito presunto
richiamato per la logica delle presunzioni legali relative poste dall'accertamento sintetico
richiamato in relazione alla valutazione presuntiva degli elementi di capacità contributiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio dedotto con il motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato nel calcolo del termine lungo per impugnare
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018
prevista come sospensione legale dei termini nelle controversie rientranti nella definizione agevolata
art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020
ha disposto la sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19
art. 36 d.l. n. 23 del 2020, conv. in l. n. 40 del 2020
ha modificato la disciplina della sospensione emergenziale dei termini processuali
citato quale fonte della sospensione emergenziale dei termini processuali
citato quale fonte della sospensione emergenziale e delle relative modifiche
d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
richiamato in giurisprudenza per affermare che una sospensione legale eccezionale non si cumula con quella feriale se coincidenti nel medesimo periodo
d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato come ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto la cumulabilità della sospensione con quella feriale
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, la dimostrazione da parte dell'Ufficio della disponibilità di beni-indice e del sostenimento di spese basta a fondare la pretesa, perché la disciplina del redditometro attribuisce a tali elementi valore di presunzione legale relativa di capacità contributiva.
- Una volta che l'Amministrazione abbia provato gli elementi-indice, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve fornire idonea documentazione della provenienza non reddituale delle somme o, più in generale, della insussistenza o minore entità del reddito presunto.
- La mera intestazione formale dei beni a un soggetto del nucleo familiare, o la sola riferibilità delle spese al coniuge, non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di capacità contributiva desumibile dall'accertamento sintetico.
- La prova contraria richiesta al contribuente non può risolversi nella sola allegazione della disponibilità di ulteriori risorse economiche, ma deve essere ancorata a elementi oggettivi e documentali idonei a dimostrarne l'effettiva disponibilità nel tempo e la riferibilità alle spese contestate.
- Quando più cause di sospensione del termine per impugnare si succedono o si sovrappongono, il termine si proroga secondo il concatenarsi degli effetti sospensivi; se invece le sospensioni coincidono nel medesimo arco temporale, la frazione di termine resta sospesa una sola volta, salvo diversa previsione espressa del legislatore.
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