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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28091/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato a un'associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006, dopo aver rilevato, nel corso di una verifica su una società terza, una fattura emessa dall'associazione per attività pubblicitaria nell'anno 2005 e annotata dalla società nei registri IVA. L'accertamento era stato effettuato in via induttiva ai sensi degli artt. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 e 55, comma 1, D.P.R. 633/1972, determinando reddito d'impresa, IRAP e IVA. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo, in sintesi, che le associazioni sportive dilettantistiche fossero esonerate dalla tenuta delle scritture contabili e, comunque, che la contribuente non fosse tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2006 perché non avrebbe prodotto redditi. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione (art. 36 D.Lgs. 546/1992, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost.); 2) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla fattura emessa dall'associazione nel 2006; 3) violazione degli artt. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 e 148 TUIR, sostenendo che le associazioni sportive dilettantistiche, ove svolgano anche attività commerciale, non sono affatto esonerate in via generale dagli obblighi contabili e dichiarativi e che l'accertamento induttivo era legittimo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata per motivazione apparente e per erronea applicazione della disciplina fiscale sulle associazioni sportive dilettantistiche, rilevando che la CTR non aveva spiegato il percorso logico-giuridico della decisione e aveva affermato in modo apodittico l'esenzione dagli obblighi dichiarativi e contabili. Ha quindi rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza contiene affermazioni solo assertive o apodittiche che non consentono di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza confronto con le risultanze e le allegazioni decisive della parte.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione apparente rileva come nullità della sentenza se l'anomalia emerge dal testo della decisione e integra la violazione del "minimo costituzionale" di motivazione.
  • Le associazioni sportive dilettantistiche non sono esonerate in via generale dagli obblighi dichiarativi: anche quando non abbiano prodotto redditi, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione dei redditi; l'eventuale regime agevolato incide solo nei limiti espressamente previsti dalla legge.
  • L'esonero dagli obblighi contabili previsto per le associazioni sportive dilettantistiche opera solo se ricorrono i presupposti normativi del regime agevolato e non elimina gli obblighi di annotazione, conservazione documentale e dichiarazione per i proventi commerciali.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su una premessa giuridica errata circa l'esonero dagli obblighi fiscali e contabili, la relativa statuizione sulla legittimità o illegittimità dell'accertamento risulta viziata per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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