Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo all’anno d’imposta 2006, fondato sulla presunta distribuzione a lui, quale socio insieme ad altri familiari di una società di capitali a ristretta compagine, di maggiori utili extracontabili ricavati a seguito del disconoscimento, in capo alla società, di costi relativi a fatture ritenute soggettivamente o oggettivamente inesistenti. In primo grado la pretesa era stata accolta per il contribuente, ma la sentenza era stata riformata in appello. Con il ricorso per cassazione egli deduceva: 1) violazione dell’art. 2727 c.c., sostenendo che la CTR avesse ritenuto provate le operazioni oggettivamente inesistenti sulla base di meri indizi e non di presunzioni gravi, precise e concordanti; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., contestando la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti nelle società di capitali a ristretta base sociale. La Cassazione rilevava anche l’esistenza di un precedente giudicato esterno riflesso in altre controversie analoghe relative alla medesima società e al medesimo anno d’imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Ha affermato che l’Agenzia delle Entrate può provare l’inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, e che il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di appello. Ha inoltre ribadito che, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria che dimostri accantonamento o reinvestimento degli utili, non essendo sufficiente la sola allegazione di perdite contabili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso

    la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea ricognizione della norma astratta, non la ricostruzione del fatto concreto compiuta dal giudice di merito

  • art. 2727 c.c.

    la prova dell’inesistenza delle operazioni può essere data anche per presunzioni, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti

  • art. 2697 c.c.

    secondo motivo di ricorso

    l’onere della prova sulla distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale può essere assolto dall’Amministrazione mediante presunzione legittima, salva prova contraria del contribuente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo d...

    in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di accertamento tributario, l’inesistenza oggettiva di operazioni fatturate può essere dimostrata dall’Amministrazione anche tramite presunzioni semplici, purché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.
  • Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: la deduzione di errori nella ricostruzione dei fatti attiene, di regola, al vizio motivazionale e non alla violazione di legge.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salvo prova contraria dell’accantonamento o del reinvestimento da parte della società.
  • La mera circostanza che il bilancio sociale si sia chiuso con perdite contabili non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci.
  • La presunzione di attribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non integra una presunzione di secondo grado, perché il fatto noto risiede nella compagine ristretta e nel reciproco controllo tra i soci, non nel maggior reddito accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.