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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28102/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e del fallimento personale del suo legale rappresentante, pronunciata dal tribunale e confermata in reclamo dalla corte d'appello. Il reclamante sosteneva che la società non avesse superato le soglie di fallibilità previste dall'art. 1 l.fall., deducendo che il giudice di merito non aveva considerato una memoria del curatore dalla quale, a suo dire, risultava che i debiti sociali erano inferiori alla soglia di legge e che i crediti dell'agente della riscossione non riguardavano l'attività sociale; inoltre contestava la computabilità, tra i debiti della società, delle posizioni derivanti dalla cessione d'azienda del 31.12.2013, richiamando gli artt. 2558 e 2560 c.c. e affermando che, per pattuizione contrattuale, i debiti anteriori restavano a carico del cedente; infine lamentava che la società non avesse avuto attivo e ricavi negli ultimi tre esercizi, poiché l'esercizio sarebbe stato gestito da altra società dal 2017. La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi congiuntamente inammissibili, osservando che la corte d'appello aveva fondato il rigetto del reclamo sulla mancata prova, da parte del debitore, sia dell'attivo e dei ricavi sia dell'ammontare complessivo dei debiti, in assenza di bilanci e scritture contabili; ha inoltre affermato che il ridotto numero di crediti insinuati non era decisivo, perché i creditori possono non insinuarsi, e che le pattuizioni della cessione d'azienda non sono opponibili ai terzi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato e senza spese per mancata costituzione degli intimati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito delle prove, non consentita in sede di legittimità. La decisione della corte d'appello è stata confermata perché il reclamante non aveva fornito la prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità, mancando la produzione dei bilanci e delle scritture contabili idonee a ricostruire la situazione patrimoniale, economica e debitoria della società alla data del fallimento. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata difesa delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, lett. c), l.fall.

    Il mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità deve essere provato dal debitore; in assenza di bilanci e scritture contabili il giudice può ritenere non dimostrata l'insussistenza dei presupposti di fallimento.

  • art. 6 l.fall.

    L'istanza di fallimento è il momento rispetto al quale va verificata la situazione patrimoniale e debitoria dell'impresa.

  • art. 2558 c.c.

    Le pattuizioni tra cedente e cessionario sul subentro nei contratti non sono di per sé opponibili ai terzi.

  • art. 2560 c.c.

    Possono rilevare, nel quadro della valutazione dei debiti societari, anche le posizioni debitorie connesse alla cessione d'azienda, ma la loro rilevanza deve essere apprezzata nel contesto probatorio complessivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui si applica il raddoppio nei casi previsti.

Massime di principio

  • La prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità incombe sul debitore che contesta la dichiarazione di fallimento; in mancanza di bilanci o scritture contabili attendibili, il reclamo può essere respinto per difetto di prova.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di un diverso apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • La ridotta entità dei crediti insinuati al passivo non è, di per sé, indice decisivo dell'inesistenza o insufficienza dell'esposizione debitoria, potendo esistere ulteriori creditori non insinuati.
  • Le pattuizioni interne al contratto di cessione d'azienda non sono automaticamente opponibili ai terzi e non possono, da sole, dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAzienda
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

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