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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata di un procedimento amministrativo in materia di pubblico impiego. Dopo una prima liquidazione dell’indennizzo e delle spese, vi sono stati due giudizi di cassazione e due rinvii, tutti incentrati esclusivamente sulla corretta liquidazione dei compensi professionali. Nel decreto impugnato la Corte d’appello aveva applicato per il secondo giudizio di legittimità e per il secondo giudizio di rinvio lo scaglione più basso delle tabelle forensi, ritenendo che il valore della controversia non superasse euro 1.100,00. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c., nonché dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che il valore dovesse invece essere determinato considerando il complesso delle spese oggetto di revisione nei vari gradi e quindi collocarsi nello scaglione superiore (euro 1.100,01 - 5.200,00) per entrambe le fasi. Ha inoltre contestato la mancata applicazione dei parametri corretti e la conseguente sottostima dei compensi, chiedendo una nuova liquidazione secondo gli scaglioni appropriati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei limiti esposti in motivazione, affermando che la Corte d’appello aveva errato nel fissare il valore della causa del secondo giudizio di legittimità e del secondo giudizio di rinvio nel primo scaglione fino a euro 1.100,00. Poiché oggetto della controversia erano le spese complessive del procedimento, comprensive anche di quelle dei precedenti gradi e rinvii, il valore superava tale soglia e imponeva l’applicazione dello scaglione superiore delle tabelle forensi. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando le spese dei due giudizi precedenti e del presente giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è quindi stato accolto e il Ministero della Giustizia condannato alla nuova liquidazione delle spese nei importi specificati in dispositivo.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    equo indennizzo per irragionevole durata del procedimento

    costituisce il titolo del diritto all’indennizzo posto a base del primo giudizio e del conseguente contenzioso sulle spese

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato ai fini della determinazione del valore della causa

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base normativa della condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di criteri di determinazione del compenso professionale

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    nel precedente giudizio di legittimità la compensazione delle spese era stata ritenuta illegittima per mancanza dei presupposti normativi

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di rinvio

  • D.M. n. 55/2014

    usato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali nei giudizi esauriti prima dell’entrata in vigore della disciplina successiva

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato come aggiornamento delle tariffe forensi applicabili ai giudizi precedenti

  • D.M. n. 147/2022

    applicato al presente giudizio di legittimità perché sopravvenuto ed entrato in vigore il 23.10.2022

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014

    menzionato per l’aumento del 30% invocato dal ricorrente, ma non applicato dalla Corte al presente conteggio finale perché non ritenuto definitivamente coperto da giudicato nei termini prospettati

  • art. 9, comma 1, D.M. n. 140/2012

    richiamato per la riduzione del 50% sulla tariffa media applicata nella liquidazione dei compensi

  • Cass. Sez. U, n. 19014/2007

    richiamata come criterio per la liquidazione dei compensi professionali

  • Cass. Sez. 2, ord. n. 1894/2023

    richiamata a sostegno del criterio di calcolo del valore della controversia comprensivo delle spese complessive oggetto di revisione

  • Cass. Sez. 2, ord. n. 34656/2023

    richiamata nello stesso senso sul valore della controversia nelle liti sulle spese

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese di giudizi successivi, il valore ai fini della tariffa va determinato considerando l’insieme delle spese oggetto di revisione e non il solo importo riconosciuto nel singolo passaggio processuale impugnato.
  • Se il valore complessivo delle spese controverse supera la soglia del primo scaglione tariffario, è errore applicare lo scaglione minimo previsto dai parametri forensi.
  • In sede di rinvio, la liquidazione delle spese deve rispettare i criteri normativi e i precedenti gradi del giudizio oggetto di revisione, senza frammentare artificialmente il valore della controversia.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese ex art. 384, comma 2, c.p.c.
  • La distrazione delle spese è pronunciabile in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta, ove risulti antistatario.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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