Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata di un procedimento amministrativo in materia di pubblico impiego. Dopo una prima liquidazione dell’indennizzo e delle spese, vi sono stati due giudizi di cassazione e due rinvii, tutti incentrati esclusivamente sulla corretta liquidazione dei compensi professionali. Nel decreto impugnato la Corte d’appello aveva applicato per il secondo giudizio di legittimità e per il secondo giudizio di rinvio lo scaglione più basso delle tabelle forensi, ritenendo che il valore della controversia non superasse euro 1.100,00. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c., nonché dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che il valore dovesse invece essere determinato considerando il complesso delle spese oggetto di revisione nei vari gradi e quindi collocarsi nello scaglione superiore (euro 1.100,01 - 5.200,00) per entrambe le fasi. Ha inoltre contestato la mancata applicazione dei parametri corretti e la conseguente sottostima dei compensi, chiedendo una nuova liquidazione secondo gli scaglioni appropriati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo nei limiti esposti in motivazione, affermando che la Corte d’appello aveva errato nel fissare il valore della causa del secondo giudizio di legittimità e del secondo giudizio di rinvio nel primo scaglione fino a euro 1.100,00. Poiché oggetto della controversia erano le spese complessive del procedimento, comprensive anche di quelle dei precedenti gradi e rinvii, il valore superava tale soglia e imponeva l’applicazione dello scaglione superiore delle tabelle forensi. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando le spese dei due giudizi precedenti e del presente giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è quindi stato accolto e il Ministero della Giustizia condannato alla nuova liquidazione delle spese nei importi specificati in dispositivo.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89
equo indennizzo per irragionevole durata del procedimento
costituisce il titolo del diritto all’indennizzo posto a base del primo giudizio e del conseguente contenzioso sulle spese
art. 10 c.p.c.
richiamato ai fini della determinazione del valore della causa
art. 91 c.p.c.
richiamato quale base normativa della condanna alle spese secondo soccombenza
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato in tema di criteri di determinazione del compenso professionale
art. 92, comma 2, c.p.c.
nel precedente giudizio di legittimità la compensazione delle spese era stata ritenuta illegittima per mancanza dei presupposti normativi
art. 93 c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 394 c.p.c.
richiamato in relazione al giudizio di rinvio
D.M. n. 55/2014
usato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali nei giudizi esauriti prima dell’entrata in vigore della disciplina successiva
D.M. n. 37/2018
richiamato come aggiornamento delle tariffe forensi applicabili ai giudizi precedenti
D.M. n. 147/2022
applicato al presente giudizio di legittimità perché sopravvenuto ed entrato in vigore il 23.10.2022
art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014
menzionato per l’aumento del 30% invocato dal ricorrente, ma non applicato dalla Corte al presente conteggio finale perché non ritenuto definitivamente coperto da giudicato nei termini prospettati
art. 9, comma 1, D.M. n. 140/2012
richiamato per la riduzione del 50% sulla tariffa media applicata nella liquidazione dei compensi
Cass. Sez. U, n. 19014/2007
richiamata come criterio per la liquidazione dei compensi professionali
Cass. Sez. 2, ord. n. 1894/2023
richiamata a sostegno del criterio di calcolo del valore della controversia comprensivo delle spese complessive oggetto di revisione
Cass. Sez. 2, ord. n. 34656/2023
richiamata nello stesso senso sul valore della controversia nelle liti sulle spese
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese di giudizi successivi, il valore ai fini della tariffa va determinato considerando l’insieme delle spese oggetto di revisione e non il solo importo riconosciuto nel singolo passaggio processuale impugnato.
- Se il valore complessivo delle spese controverse supera la soglia del primo scaglione tariffario, è errore applicare lo scaglione minimo previsto dai parametri forensi.
- In sede di rinvio, la liquidazione delle spese deve rispettare i criteri normativi e i precedenti gradi del giudizio oggetto di revisione, senza frammentare artificialmente il valore della controversia.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- La distrazione delle spese è pronunciabile in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta, ove risulti antistatario.
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