Cassazione Civile, Ordinanza n. 32843/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta come custode di quattro videogiochi sottoposti a sequestro penale. Il Tribunale di Lecce aveva rigettato l'opposizione contro quel decreto, ritenendo corretto il criterio di liquidazione fondato sull'"ingombro" dei beni custoditi e applicando in via analogica la tariffa prevista dal D.M. n. 265 del 2006 per beni analoghi. Con il ricorso per cassazione il custode deduceva, con tre motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 D.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 113 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., del D.M. n. 265 del 2006, dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e dell'art. 12 preleggi, contestando in sostanza il criterio utilizzato dal giudice di merito per la determinazione del compenso. Sosteneva che il metodo dell'ingombro fosse arbitrario e che non fosse giustificata l'equivalenza tra l'ingombro complessivo di quattro videogiochi e quello di un ciclomotore; tuttavia non allegava elementi concreti sulle dimensioni, sulle modalità di imballaggio o su specifiche risultanze processuali idonee a sorreggere la propria tesi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sequestrati nel procedimento penale, quando il compendio non rientri in una categoria espressamente prevista dal D.M. n. 265 del 2006, il giudice possa fare applicazione analogica della disciplina relativa a casi simili in base alla similitudine fisica dei beni. Ha inoltre rilevato che il ricorso difettava del necessario grado di specificità, poiché si limitava a contrapporre una diversa valutazione senza indicare elementi concreti o risultanze processuali che smentissero l'apprezzamento del giudice di merito. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 58 D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul criterio di liquidazione del compenso del custode
art. 59 D.P.R. n. 115 del 2002
considerato quale base normativa per le tariffe di liquidazione dell'indennità del custode e per l'applicazione del D.M. n. 265 del 2006
invocato dal ricorrente nella deduzione di violazione di legge
invocato dal ricorrente nella deduzione di violazione di legge
indicato come fonte tariffaria per la custodia di beni sequestrati; in mancanza di una categoria specifica per il bene custodito, può essere applicato in via analogica a casi simili
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 168 e ss. D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 12 preleggi
richiamato dal ricorrente per contestare il metodo interpretativo e applicativo seguito dal giudice di merito
escluso dalla Corte come parametro applicabile, perché riferito alle sole professioni intellettuali e non alla custodia di beni sequestrati
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di liquidazione del compenso spettante al custode di beni sequestrati nel procedimento penale, se il bene custodito non è ricompreso in una specifica categoria tariffaria del D.M. n. 265 del 2006, il giudice può fare ricorso all'applicazione analogica della disciplina prevista per beni fisicamente similari.
- Il criterio di analogia deve essere fondato sulla similitudine fisica dei beni e non su parametri estranei al sistema tariffario; non è applicabile, in tale ambito, l'art. 2233, comma 1, c.c., riservato alle professioni intellettuali.
- In sede di legittimità non è censurabile l'apprezzamento di merito sulla dimensione o sull'ingombro dei beni custoditi quando esso sia sorretto da motivazione adeguata e non sia specificamente contrastato con allegazioni concrete e risultanze processuali puntuali.
- Le censure che si limitano a contrapporre una valutazione alternativa senza specificare i fatti e gli elementi probatori rilevanti difettano del necessario requisito di specificità e sono inammissibili.
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