Cassazione Civile, Ordinanza n. 34360/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel commercio al minuto, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori redditi, maggior IRAP e IVA indetraibile, ritenendo che alcuni costi e le relative fatture si riferissero a operazioni oggettivamente inesistenti, riconducibili a due fornitori. La CTP aveva annullato l’atto, ritenendo insufficienti gli indizi raccolti dall’Ufficio e valorizzando la consegna della merce, i pagamenti e la regolarità formale della contabilità; la CTR aveva confermato, affermando che l’Ufficio non avesse provato adeguatamente la frode e la consapevolezza della contribuente. In cassazione l’Agenzia deduce un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la CTR abbia erroneamente applicato il riparto dell’onere della prova, trattando la fattispecie come se riguardasse operazioni soggettivamente inesistenti e limitandosi a recepire acriticamente la decisione di primo grado, senza valutare gli elementi indiziari dell’Ufficio. Sostiene inoltre che fatture, pagamenti e scritture contabili regolari non bastano a dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, e che una volta offerti elementi presuntivi dall’Amministrazione, spettava alla contribuente provare la reale esecuzione delle operazioni contestate, prova che non sarebbe stata fornita.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto ammissibile la censura perché diretta non a una rivalutazione del merito, ma alla denuncia della violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Nel merito ha reputato fondata la doglianza, affermando che la CTR aveva omesso di esaminare gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento, si era indebitamente limitata a un controllo esterno della sentenza di primo grado e aveva confuso operazioni oggettivamente con operazioni soggettivamente inesistenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina il riparto dell’onere della prova; in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione fornisca elementi presuntivi sulla non effettività delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse.
consente il ricorso alle presunzioni semplici per dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni.
gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione deve essere complessiva e non atomistica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
base normativa dell’accertamento del maggior reddito.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel provvedimento impositivo.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel provvedimento impositivo.
base normativa dell’accertamento ai fini IRAP.
artt. 23, 24 e 54 d.P.R. n. 633/1972
base normativa dell’accertamento IVA e della pretesa di indetraibilità dell’imposta.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente e per la trattazione camerale.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta raggiunta tale soglia, il contribuente deve dimostrare l’effettiva esecuzione delle operazioni contestate per mantenere la detrazione IVA e la deduzione dei costi.
- La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei pagamenti tracciabili non è sufficiente, da sola, a provare la realtà dell’operazione, perché tali strumenti possono essere usati proprio per simulare operazioni fittizie.
- La valutazione presuntiva richiede un duplice passaggio: esame analitico dei singoli indizi e successiva valutazione complessiva della loro concordanza; è censurabile la decisione che escluda il valore indiziario senza considerare la sintesi degli elementi.
- Il giudice d’appello deve riesaminare la controversia nei limiti devoluti dall’impugnazione e non può limitarsi a un controllo esterno o adesivo della motivazione di primo grado, trascurando gli elementi probatori dedotti dall’Amministrazione.
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