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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22891/2021 del 13/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento IRPEF e IVA relativo all'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto non perfezionata la notifica dell'atto di accertamento nonostante essa fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nel rito degli irreperibili; 2) violazione degli artt. 62 d.lgs. 546/1992, 140 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che, ai fini della compiuta giacenza, fosse sufficiente la spedizione della raccomandata informativa e il decorso di dieci giorni dalla spedizione; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita motivazione apparente della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, rilevando che la sentenza della CTR superava il vaglio del "minimo costituzionale" della motivazione, ma ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente. Ha affermato che, in tema di accertamento tributario, quando la notificazione richiede l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale è la spedizione; inoltre, nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa non è soggetta alla legge n. 890/1982, ma solo alle regole della raccomandata ordinaria. Poiché la CTR aveva fondato la mancata prova del perfezionamento su carenze dell'avviso di ricevimento (mancanza di firma estesa del ricevente e della data/firma dell'incaricato alla distribuzione), la decisione è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    invocato per censurare la valutazione dell'onere della prova sulla notificazione dell'atto impositivo.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei primi due motivi.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa serve solo a dare notizia del deposito e non è soggetta alla legge n. 890/1982.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata per la disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento tributario.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    norma richiamata per la disciplina della notificazione in materia di riscossione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte afferma che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del minimo motivazionale richiesto alla sentenza.

  • legge 20 novembre 1982, n. 890

    ritenuta non applicabile alla raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo nei casi estremi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa/incomprensibile; fuori da tali ipotesi, il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In tema di notificazione dell'avviso di accertamento eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale del procedimento è la spedizione del plico, mentre le annotazioni sull'avviso hanno funzione probatoria della spedizione stessa.
  • Nella notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa non sostituisce l'atto da notificare e non è soggetta alla disciplina della legge n. 890/1982; è sufficiente il rispetto delle formalità previste per la raccomandata ordinaria.
  • La mancata firma estesa del destinatario o dell'incaricato alla distribuzione sull'avviso di ricevimento, da sola, non è necessariamente idonea a escludere il perfezionamento della notificazione se risulta la spedizione della raccomandata nei termini e secondo le forme previste.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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