Cassazione Civile, Ordinanza n. 22887/2021 del 13/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento catastale ma aveva compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, motivando la compensazione con il fatto che solo dopo la proposizione del ricorso di primo grado si era formata una giurisprudenza uniforme sulla questione. Con un unico motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che non ricorrevano i presupposti per compensare le spese, in assenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o altre gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; hanno richiamato anche la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha escluso sia il vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi chiara e individuabile sulla compensazione delle spese, sia la violazione di legge, perché la CTR aveva fatto corretta applicazione della disciplina sulle spese nel processo tributario, valorizzando una sopravvenienza relativa alla questione controversa: l'uniformazione della giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento di riclassamento degli immobili urbani era intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato e i contribuenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016
norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso per cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata contro la statuizione sulle spese
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il ricorrente lo ha richiamato per dedurre il difetto assoluto di motivazione, ma la Corte rileva che il vizio era stato anche formalmente mal prospettato
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte osserva che il difetto assoluto di motivazione, se inteso come nullità della sentenza, andava semmai ricondotto a questo parametro
gravi ed eccezionali ragioni
la compensazione delle spese è ammissibile, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo se il giudice indica espressamente gravi ed eccezionali ragioni, specifiche e controllabili; la novità della questione può rilevare solo se collegata alla situazione concreta e al momento in cui la lite è insorta
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
nel processo tributario, per i giudizi cui si applica la modifica del 2015, la compensazione delle spese richiede espressa motivazione su gravi ed eccezionali ragioni
art. 92, secondo comma, c.p.c.
gravi ed eccezionali ragioni
richiamato come modello interpretativo della disciplina tributaria sulle spese: clausola elastica da specificare in motivazione con riferimento a circostanze puntuali della controversia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto
secondo la giurisprudenza richiamata, la compensazione può fondarsi su assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza di gravità ed eccezionalità equivalente
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese del processo tributario possono essere compensate solo in presenza di specifiche ragioni gravi ed eccezionali, da esplicitare in motivazione
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede una motivazione espressa e specifica che indichi le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della deroga al principio di soccombenza.
- La nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" è una clausola elastica che va concretizzata dal giudice di merito in relazione alle circostanze specifiche della controversia e al momento in cui la lite è insorta.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese solo se è effettivamente collegata alla questione decisa e alla posizione processuale della parte soccombente, non essendo sufficiente un richiamo generico.
- La sopravvenuta uniformazione della giurisprudenza su una questione controversa può integrare una ragione idonea alla compensazione delle spese, purché sia pertinente alla lite e adeguatamente motivata.
- La sentenza è nulla per apparenza motivazionale solo quando la motivazione sulla compensazione delle spese è del tutto imperscrutabile; se invece la ratio decidendi è chiara e individuabile, il vizio non sussiste.
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