Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22889/2021 del 13/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP, IRES e IVA relativo al periodo d’imposta 2008, emesso nei confronti di una società poi in liquidazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva invece rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale anche ad accertamenti non preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente. La ricorrente ha inoltre evidenziato che, trattandosi di accertamento cd. "a tavolino" fondato su indagini finanziarie, per IRAP e IRES (tributi non armonizzati) non sussisterebbe alcun obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; quanto all’IVA, tributo armonizzato, la nullità dell’atto sarebbe configurabile solo se il contribuente indichi in giudizio quali difese concrete avrebbe potuto svolgere e se tali difese non appaiano pretestuose.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando i principi espressi: per IRAP e IRES, in un accertamento a tavolino, non vi è obbligo di contraddittorio endoprocedimentale salvo previsione specifica; per l’IVA, invece, occorre verificare se il contribuente abbia assolto all’onere di allegare in concreto le difese che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. La CTR dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Si applica ai soli casi di accesso, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; non si estende agli accertamenti a tavolino non previsti dalla norma.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata prospettata come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 12, comma 1, L. 212/2000

    È richiamato per delimitare l’ambito degli atti impositivi scaturenti da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato implicitamente nella ripartizione dell’onere di allegazione/prova a carico del contribuente per far valere la violazione del contraddittorio nei tributi armonizzati.

Massime di principio

  • In materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è obbligatorio solo quando un’espressa previsione normativa lo imponga; in mancanza, la sua omissione non determina l’invalidità dell’atto.
  • L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera esclusivamente nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente e non si applica agli accertamenti cd. a tavolino.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio procedimentale può comportare l’invalidità dell’accertamento solo se il contribuente indichi in giudizio, in modo concreto e non pretestuoso, le difese che avrebbe potuto far valere tempestivamente e che avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento.
  • Nel giudizio sulla validità dell’accertamento per tributi armonizzati, il giudice deve verificare specificamente la decisività potenziale delle allegazioni difensive che il contribuente deduce essere state precluse dall’omesso contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.