Cassazione Civile, Ordinanza n. 22888/2021 del 13/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR della Campania che aveva respinto il suo appello contro il rigetto, da parte della CTP di Napoli, del ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010. I motivi erano due e strettamente connessi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 2495 c.c. e 110 c.p.c., sostenendo che la società di capitali di cui la ricorrente era socia era stata cancellata dal registro delle imprese nel novembre 2012, mentre l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato adottato solo nel 2015 e non notificato, con conseguente inesistenza dell'atto presupposto e nullità derivata dell'accertamento emesso verso la socia; con il secondo si deduceva la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l'inefficacia/nullità dell'accertamento societario si trasmettesse necessariamente all'accertamento emesso nei confronti del socio in ragione del rapporto di pregiudizialità.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha ritenuto che la CTR avesse deciso su una ratio diversa da quella prospettata dalla ricorrente, osservando che la nullità dell'accertamento nei confronti della società non può essere automaticamente estesa all'atto notificato al socio, il quale risponde autonomamente e in proprio dei maggiori utili percepiti. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria verso i soci nei limiti dell'art. 2495 c.c., limite che non incide sulla legittimazione processuale del socio né introduce una decadenza annuale per la notifica dell'atto al socio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione difensiva della resistente; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese consente l'azione sussidiaria nei confronti dei soci nei limiti delle obbligazioni sociali; il limite annuale riguarda la notifica presso l'ultima sede della società e non introduce una decadenza nei confronti del socio.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
Invocato per sostenere la nullità dell'accertamento, ma la Corte ha escluso che l'eventuale vizio dell'atto societario comporti automaticamente la nullità dell'atto notificato al socio.
Norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La nullità o inefficacia dell'accertamento emesso nei confronti della società non si estende automaticamente all'accertamento notificato al socio, quando il socio sia chiamato a rispondere autonomamente dei maggiori utili percepiti.
- In caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria può agire in via sussidiaria verso i soci nei limiti dell'art. 2495 c.c., ma tale limite non incide sulla loro legittimazione processuale né introduce una decadenza annuale per l'azione o la notifica nei loro confronti.
- Se la sentenza impugnata si fonda su una ratio decidendi autonoma e diversa da quella censurata con il ricorso, la doglianza che colpisce un diverso presupposto è destinata a essere respinta.
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