Cassazione Civile, Ordinanza n. 22892/2021 del 13/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di varie cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione nei confronti di un contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello del contribuente contro la sentenza di primo grado, ritenendo invalida la procura alle liti del difensore d'appello e non sanato il vizio neppure dopo invito ex art. 182 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 83 e 156 c.p.c. e dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo la validità della procura; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) omessa rilevazione dell'irregolare costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, che si sarebbe avvalso di un avvocato del libero foro in violazione della disciplina processuale tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo ma non nel senso prospettato dal ricorrente nel merito della validità della sentenza: ha escluso che vi fosse motivazione apparente, però ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui contestava la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di procura. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla validità della procura, verificando anche se la procura del primo grado fosse spendibile per l'appello e considerando che la procura depositata in regolarizzazione recava generalità del conferente, riferibilità al giudizio, posteriorità e autenticazione della sottoscrizione. È stata altresì esclusa l'illegittimità della costituzione dell'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, sulla base della disciplina sopravvenuta e della giurisprudenza di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
La procura alle liti è valida se consente di identificare il conferente e di riferire il mandato al giudizio; la certificazione del difensore attesta solo l'autografia della sottoscrizione.
art. 156 c.p.c.
La nullità dell'atto va valutata secondo la sua effettiva idoneità a raggiungere lo scopo, non potendosi dichiarare l'invalidità in assenza di un vizio sostanziale rilevante.
art. 182 c.p.c.
Il giudice può assegnare un termine per sanare i vizi della procura; in sede di rinvio va riesaminata la regolarizzazione effettuata.
art. 112 c.p.c.
Il motivo sulla motivazione apparente è stato esaminato alla luce dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la sentenza non è stata ritenuta nulla per difetto assoluto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto la CTR aveva comunque espresso una ratio decidendi individuabile.
art. 12, comma 3, d.lgs. 546/1992
La disciplina dell'assistenza tecnica nel processo tributario non esclude che l'agente della riscossione possa farsi assistere da un difensore abilitato esterno.
art. 11 d.lgs. 546/1992
Riguarda la capacità processuale e non la rappresentanza/difesa in giudizio; non è la norma che regola la contestata costituzione tramite avvocato del libero foro.
art. 12, comma 8, d.lgs. 546/1992
La facoltà per gli uffici finanziari di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato è aggiuntiva e non esclude la possibilità di ricorrere anche a difensori privati abilitati.
art. 9, comma 1, lett. d), d.lgs. 156/2015
Richiamato come novella della disciplina del processo tributario, rilevante nel contesto temporale della controversia.
art. 9, comma 1, lett. e), d.lgs. 156/2015
Richiamato come modifica alla disciplina dell'assistenza tecnica nel processo tributario.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La riforma del settore della riscossione è stata considerata vigente al momento della notificazione del ricorso d'appello.
L. 10 dicembre 2016, n. 225
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016, richiamata per la disciplina applicabile al caso.
art. 24 Cost.
Invocato dalla Corte per escludere un'interpretazione restrittiva che impedisca agli enti riscossori di avvalersi di difensori privati, in quanto ciò si porrebbe in tensione con il diritto di difesa.
art. 363 c.p.c.
Richiamato con riferimento al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite sulla difesa dell'Agenzia delle entrate-riscossione.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
Citato per il regime di patrocino dell'Avvocatura dello Stato e per le ipotesi speciali in cui essa può assumere il patrocinio.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamati come riferimenti per l'affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro nel rispetto della disciplina degli affidamenti pubblici.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016
Richiamato quale base degli atti di carattere generale che disciplinano la scelta del patrocinio dell'agente della riscossione.
Massime di principio
- La nullità della procura alle liti non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione quando il conferimento del potere di rappresentanza sia comunque desumibile in modo certo dagli atti, purché il mandato sia riferibile al giudizio e il conferente sia identificabile.
- La certificazione del difensore sulla procura attesta solo l'autografia della sottoscrizione, non essendo necessario che la firma sia graficamente leggibile se il soggetto che la rilascia è comunque identificabile nel contesto dell'atto.
- La mancanza della data sulla procura non ne determina di per sé la nullità se la collocazione topografica e il collegamento con l'atto processuale consentono di riferirla al giudizio cui accede.
- In sede di appello tributario, il giudice che ravvisi un vizio della procura deve verificare anzitutto se una procura validamente conferita in primo grado sia estensibile anche al grado successivo e, solo in mancanza, valutare la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c..
- L'agente della riscossione può costituirsi in giudizio, anche nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, mediante avvocati del libero foro, senza che ciò integri di per sé un vizio di costituzione, in presenza della disciplina sopravvenuta e della giurisprudenza di legittimità.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi; se il fondamento della decisione è ricostruibile, la sentenza non è nulla per difetto assoluto di motivazione.
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