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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22893/2021 del 13/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento notificata l'11 dicembre 2009 a un contribuente residente in area colpita dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia orientale, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IRPEF dovuta per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo decaduta la pretesa tributaria, sul presupposto che la proroga dei termini prevista dall'art. 138, comma 3, della L. n. 388 del 2000 operasse solo per i contribuenti che avessero chiesto la regolarizzazione della posizione tramite rateazione ai sensi del comma 1. Con unico motivo l'Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 138 L. n. 388 del 2000 e di altre disposizioni speciali richiamate nel ricorso, sostenendo che la disciplina sulla sospensione e sulla successiva regolarizzazione dei tributi per i soggetti colpiti dal sisma si applicasse a tutti i contribuenti interessati, anche senza formale istanza, e che la riscossione delle somme sospese potesse essere effettuata entro il 31 dicembre 2009. La Corte ha però ritenuto che il nuovo termine decadenziale del comma 3 operi soltanto per le somme dovute a seguito di regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 1, cioè in presenza di adesione alla rateizzazione; non può invece far rivivere obbligazioni già decadute alla data del 15 dicembre 2002. Poiché nel caso concreto la cartella è stata notificata solo nel 2009, la pretesa era tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione della CTR che aveva annullato la pretesa per tardività della riscossione. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui l'art. 138 L. n. 388/2000 non proroga in generale i termini di accertamento e riscossione, né consente di far rivivere debiti tributari già prescritti o decaduti; il termine speciale del comma 3 riguarda solo le somme insolute relative a debiti regolarizzati mediante la procedura di cui al comma 1. Non sono state liquidate spese, perché l'intimato non si è costituito. È stato altresì escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per l'Agenzia, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 138 L. n. 388 del 2000

    La regolarizzazione con rateazione è consentita ai soggetti colpiti dal sisma che si avvalgano della disciplina agevolata; il termine decadenziale del comma 3 per la riscossione delle somme insolute opera solo in relazione ai debiti oggetto di tale regolarizzazione e non proroga in via generale i termini di accertamento o riscossione, né fa rivivere obbligazioni già decadute.

  • art. 25, comma 2, d.l. n. 244 del 1995

    Norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della disciplina speciale della sospensione dei termini, ma non decisiva ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 1, comma 36, L. n. 266 del 2005

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina speciale dei tributi sospesi, ma non ritenuta idonea a sovvertire il principio per cui la decadenza ex art. 138, comma 3, presuppone la regolarizzazione.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    Norma richiamata per le modifiche alla disciplina della regolarizzazione dei tributi sospesi a seguito del sisma.

  • art. 3-quater d.l. 26 dicembre 2006, n. 300

    Richiamato nel quadro delle successive modifiche alla disciplina speciale dei tributi sospesi; la Corte lo menziona solo come parte della sequenza normativa.

  • art. 36 bis L. n. 31 del 2008

    Richiamato come ulteriore intervento modificativo della disciplina speciale, senza incidere sul principio applicato al caso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Indicata la definizione camerale del ricorso in base alla proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che consente la regolarizzazione rateale dei tributi sospesi per eventi calamitosi va interpretata in senso tassativo: il termine decadenziale successivo per la riscossione delle rate insolute opera solo se il contribuente abbia effettivamente aderito alla regolarizzazione prevista dalla norma.
  • Una norma di proroga o sospensione dei termini di riscossione non può essere letta come idonea a far rivivere pretese tributarie per le quali il termine di decadenza dell'Amministrazione sia già maturato alla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.
  • Quando la cartella di pagamento è emessa o notificata oltre il termine applicabile alla fattispecie, la pretesa tributaria deve essere dichiarata tardiva anche se inserita in un quadro normativo speciale relativo a calamità naturali.
  • La portata del termine di decadenza speciale va riferita alla riscossione delle somme oggetto di regolarizzazione e, in particolare, all'inadempimento delle rate, non alla generalità dei debiti sospesi in astratto.
  • In sede di legittimità, la conferma di un orientamento consolidato di Cassazione può essere sufficiente a definire infondato un motivo che riproponga una diversa interpretazione della disciplina speciale senza confrontarsi con il suo presupposto applicativo effettivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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