Cassazione Civile, Ordinanza n. 22890/2021 del 13/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004 emesso nei confronti di un contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ricondotto la rettifica alla presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati da parte di una società a ristretta base sociale, invece che alle risultanze delle indagini bancarie sui conti del contribuente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la medesima censura sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la motivazione della CTR superava il controllo sul "minimo costituzionale" e non era nulla per motivazione apparente. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la CTR non aveva considerato che l'accertamento era fondato su indagini bancarie nei confronti del contribuente e che, in tale materia, opera la presunzione legale prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, con i limiti derivanti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità: i versamenti bancari sono presuntivamente rilevanti per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti lo sono nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa. Inoltre il giudice di merito deve verificare analiticamente le prove offerte dal contribuente per ciascuna movimentazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le risultanze dei conti bancari possono fondare una presunzione legale relativa di maggior reddito; i versamenti sono presuntivamente rilevanti per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti assumono valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa.
Il riferimento all'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche conferma l'estensione della presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, alla generalità dei contribuenti, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 44, comma 10, lett. e), d.P.R. n. 917/1986
La CTR aveva ritenuto applicabile questa norma alla fattispecie, ma la Cassazione ha rilevato che tale qualificazione trascurava la reale base dell'accertamento, fondata sulle indagini bancarie.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; la nullità ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio della decisione, ma nel caso concreto la Corte ha esaminato principalmente il profilo della motivazione apparente e dell'erronea sussunzione della fattispecie.
La motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente a consentire l'intelligibilità della decisione; nel caso concreto la CTR è stata ritenuta non nulla sotto questo profilo.
Rimedio invocato per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e ad altre disposizioni.
Rimedio invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione.
Rimedio invocato per omesso esame di un fatto decisivo e controverso; la Corte richiama il nuovo perimetro del vizio motivazionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo sulla motivazione della sentenza si arresta al rispetto del minimo costituzionale richiesto dalla norma costituzionale.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
In materia di accertamenti bancari, il contribuente ha l'onere di provare analiticamente l'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili; il giudice deve verificare rigorosamente tale prova.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di accertamenti bancari insieme all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per affermare l'onere del contribuente di superare la presunzione relativa mediante prova analitica.
Massime di principio
- In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, la presunzione legale di maggior reddito opera non solo per gli imprenditori o lavoratori autonomi, ma, quanto ai versamenti, per la generalità dei contribuenti; i prelevamenti, invece, assumono rilevanza presuntiva solo per i titolari di reddito d'impresa, secondo i limiti derivanti dalla giurisprudenza costituzionale.
- Quando l'accertamento si basa su indagini bancarie, il contribuente deve fornire prova analitica dell'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili o della sua già inclusione nel reddito; il giudice di merito deve esaminare rigorosamente tale prova con riferimento a ogni singola movimentazione.
- La censura di motivazione della sentenza è ammissibile in cassazione solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, non per il solo dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
- Se il giudice di merito qualifica in modo errato la base fattuale dell'accertamento, omettendo di considerare che esso deriva da indagini bancarie, la decisione viola i principi sull'onere probatorio e sulla presunzione legale e deve essere cassata con rinvio.
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