Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19830/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'eccedenza IVA relativa all'anno 2008, presentando un'istanza nel 2018 dopo una precedente istanza del 2009. La vicenda era stata preceduta da una verifica fiscale e dall'emissione di due avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione secondo l'amministrazione, nonché da una cartella di pagamento impugnata dalla società. In un giudizio separato era stata accertata l'irregolarità della notifica degli avvisi prodromici alla cartella, con conseguente annullamento della cartella stessa. La CTR aveva tuttavia rigettato l'appello contro il silenzio-rifiuto sul rimborso, ritenendo che gli avvisi di accertamento avessero già disconosciuto il credito IVA e che mancasse quindi un titolo per il rimborso. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 3, comma 3, l. 212/2000, sostenendo che, caduta la cartella per irregolare notifica degli avvisi, la dichiarazione IVA sarebbe divenuta definitiva e non più contestabile, con preclusione per l'Ufficio di rettificare o contestare il credito per decadenza; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e vizio motivazionale, per avere la CTR erroneamente ritenuto definitivi gli avvisi e non considerato gli effetti del giudicato formatosi nel diverso giudizio sulla cartella.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, in tema di rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, l'Amministrazione può contestare in giudizio l'esistenza del credito richiesto a rimborso anche quando siano decorsi i termini per l'accertamento o la rettifica e pur in assenza di un provvedimento espresso, perché il credito esposto in dichiarazione non diventa intangibile solo per effetto della decadenza dai poteri di accertamento. Ha inoltre chiarito che il giudicato formatosi nel diverso giudizio sulla cartella di pagamento, avente ad oggetto la pretesa erariale di recupero dell'imposta, non preclude il giudizio sul rimborso, che riguarda invece una pretesa del contribuente diversa e autonoma. La società, quale attrice in senso sostanziale nel giudizio di rimborso, avrebbe dovuto provare i presupposti del credito, onere non assolto con il solo richiamo alla pretesa definitività della dichiarazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge e per vizio di motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la decadenza del potere di rettifica/accertamento dell'IVA; la Corte ha escluso che ciò renda intangibile il credito richiesto a rimborso.

  • art. 3, comma 3, L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'immodificabilità della dichiarazione; la Corte ha negato che da tale norma discenda la definitività del credito esposto in dichiarazione ai fini del rimborso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi nel diverso giudizio sulla cartella non preclude la contestazione, nel giudizio di rimborso, dell'esistenza del credito IVA richiesto.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato per affermare che la tesi dell'intangibilità del credito esposto in dichiarazione confliggerebbe con la riserva di legge in materia di imposizione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per ribadire che il credito IVA chiesto a rimborso esiste solo se sussistono i fatti generatori e non per il solo fatto di essere indicato in dichiarazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'esigenza di imparzialità dell'azione amministrativa, incompatibile con l'automatica incontrovertibilità del credito dichiarato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso dell'eccedenza detraibile IVA, il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito richiesto.
  • La decadenza dell'Amministrazione dai poteri di accertamento o rettifica non rende di per sé incontrovertibile il credito esposto in dichiarazione e poi chiesto a rimborso; l'Ufficio può contestarne l'esistenza anche in giudizio.
  • Il giudicato formatosi in un giudizio avente a oggetto la pretesa impositiva o il recupero dell'imposta non preclude automaticamente un distinto giudizio sul rimborso del credito, quando l'oggetto e la causa petendi delle due controversie siano diversi.
  • Il credito IVA indicato in dichiarazione non si presume dovuto in via definitiva per il solo fatto che la dichiarazione non sia più emendabile in sede di accertamento; occorre verificare la sussistenza sostanziale dei fatti generatori del credito.
  • L'onere probatorio sul diritto al rimborso non è assolto mediante il solo richiamo all'asserita definitività della dichiarazione o alla decadenza dell'Ufficio dai poteri di controllo.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.