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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31443/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di recupero con cui l’Amministrazione finanziaria contestava l’indebito utilizzo, nell’anno 2009, di un credito d’imposta. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto per difetto di motivazione, ritenuto generico perché riferito in modo alternativo a tre diverse ipotesi di indebita utilizzazione del credito senza chiarire quale fosse quella concretamente riscontrata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, nullità della sentenza regionale per motivazione apparente o comunque insufficiente ai sensi dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe reso una motivazione vaga e non intellegibile. Con un secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul credito d’imposta richiamate nell’atto e dell’art. 2697 c.c., assumendo che il contribuente non avesse fornito prova del proprio diritto al credito e che la CTR avesse erroneamente ritenuto illegittimo il recupero senza considerare il difetto di prova da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva espresso una motivazione sufficiente e comprensibile, individuando la ragione del decisum nella genericità dell’atto di recupero, il quale indicava tre ipotesi alternative di indebita utilizzazione del credito senza specificare quella concretamente contestata. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, attività riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è richiamato per dedurre la nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali; la Corte ribadisce che la motivazione apparente integra nullità della sentenza come error in procedendo.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è costituzionalmente necessaria solo nel minimo richiesto; oltre tale soglia il vizio non è configurabile come nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiede la motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che la motivazione della CTR fosse mancante o apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    è violato solo in caso di mancanza o mera apparenza della motivazione; non ricorre quando il ragionamento decisorio è percepibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dall’Agenzia, ma non ritenuto decisivo, poiché la sentenza regionale ha deciso sulla questione devoluta.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dall’Agenzia nel primo motivo, senza che la Corte ravvisi una concreta violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dall’Agenzia nel primo motivo, ma il ricorso mira sostanzialmente a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 7 legge n. 289/2002

    richiamato nel secondo motivo come base del credito d’imposta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è reputata inammissibile.

  • art. 63 legge n. 289/2002

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne compie un’interpretazione specifica nel merito.

  • art. 34, comma 1, legge n. 388/2000

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne esamina l’esatto contenuto perché la censura è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che la doglianza sul riparto dell’onere della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è nulla solo quando sia del tutto assente, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; una motivazione sintetica ma idonea a rendere percepibile la ratio decidendi è sufficiente.
  • In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando l’atto impositivo indica in modo alternativo più ipotesi di contestazione senza specificare quella effettivamente ritenuta, il giudice può ravvisare un vizio di genericità della motivazione dell’atto.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella adottata dal giudice di merito.
  • La parte pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito non è soggetta all’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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