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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05648/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto su una strada provinciale, nel quale una conducente perse il controllo del veicolo, uscì di strada e precipitò in un canale di bonifica, con morte sua e del figlio minore per annegamento. I congiunti delle vittime convennero la provincia proprietaria della strada chiedendo di accertarne la responsabilità per non avere installato barriere laterali di protezione e per non avere segnalato adeguatamente il pericolo derivante dalla vicinanza del corso d'acqua. La provincia si difese sostenendo che la strada era segnalata, che la conducente non aveva rispettato i limiti di velocità e che il sinistro era dipeso esclusivamente dalla sua condotta imprudente. In primo grado la domanda fu rigettata, ritenendosi applicabile l'art. 2051 c.c. ma interrotto il nesso causale dal fatto del terzo. In appello i congiunti dedussero, da un lato, l'erronea esclusione dell'obbligo di apporre barriere e, dall'altro, l'erronea affermazione del fortuito e dell'esclusiva colpa della conducente, anche in relazione alla mancata apposizione di un segnale di limite a 40 km/h previsto da ordinanza. Con il ricorso per cassazione proposero tre motivi: violazione delle norme tecniche e del codice della strada in tema di obbligo di barriere; violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. per avere attribuito il sinistro al solo comportamento della conducente senza considerare gli obblighi di custodia della provincia; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'ordinanza che avrebbe imposto il limite di 40 km/h e la relativa segnaletica; oltre a un quarto motivo sulle spese, formulato come conseguenza degli altri.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente distinti, investissero la questione dell'installazione delle barriere, ma non censurassero un'autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello: quella secondo cui, anche ove le barriere fossero state presenti, la responsabilità della provincia sarebbe comunque stata esclusa perché il sinistro era imputabile alla condotta della conducente. Poiché tale seconda ragione non era stata attinta da specifica censura, il gravame non poteva essere accolto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., di dove la questione relativa all'ordinanza e alla segnaletica fosse stata effettivamente dedotta in appello. Il quarto motivo è stato qualificato come non motivo, essendo meramente consequenziale all'eventuale accoglimento degli altri. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    la responsabilità da custodia può essere esclusa dal caso fortuito, anche quando il bene custodito sia una strada pubblica; nel caso concreto la Corte di merito aveva ritenuto interruttiva del nesso la condotta della conducente

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in alternativa o in aggiunta all'art. 2051 c.c. per sostenere la responsabilità della provincia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per dedurre la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone di indicare specificamente dove il fatto/documento sia stato dedotto o localizzato nel giudizio di merito; il ricorso non vi ha ottemperato

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulle spese, ma senza censura autonoma idonea

  • art. 336 c.p.c.

    la caducazione della statuizione sulle spese discende solo dall'eventuale cassazione della sentenza, non da un motivo autonomo privo di specifica censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato quando ricorrono i presupposti processuali

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato

  • DM n. 223/1992

    richiamato nel ricorso in tema di criteri tecnici per l'apposizione delle barriere laterali

  • DM 5 novembre 2001

    richiamato nel ricorso in tema di criteri tecnici per l'apposizione delle barriere laterali

  • DM 22 aprile 2004

    richiamato nel ricorso in tema di criteri tecnici per l'apposizione delle barriere laterali

  • DM 21 giugno 2004 n. 2367

    richiamato nel ricorso e nella decisione di merito per l'evoluzione della normativa tecnica sulle barriere

  • artt. 141 e 146 C.d.S.

    richiamati per affermare il dovere del conducente di adeguare la velocità alle condizioni della strada e di tenere una guida prudente

  • art. 342 reg. C.d.S.

    richiamato per il medesimo obbligo di condotta prudenziale e adeguamento della velocità

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes; l'omessa impugnazione di una di esse rende il gravame inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione resterebbe comunque ferma.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un omesso esame di un fatto decisivo richiede la puntuale indicazione del fatto, della sua decisività e del luogo in cui esso è stato introdotto nel giudizio di merito, in conformità all'art. 366 n. 6 c.p.c.; una generica affermazione non è sufficiente.
  • Il motivo che si limita a chiedere la caducazione di una statuizione consequenziale, senza censurarne la base autonoma, non integra un motivo di ricorso idoneo.
  • In tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato o del terzo può integrare caso fortuito e interrompere il nesso causale quando abbia efficacia esclusiva nella produzione dell'evento, così da escludere la responsabilità del custode.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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