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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35371/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 promosso da una parte privata davanti alla Corte d'appello, a seguito di un processo presupposto nel quale la stessa aveva chiesto la rimozione di un cancello su un viottolo di accesso alla proprietà di terzi, domanda che presupponeva l'accertamento della natura pubblica o di uso pubblico della stradina. La Corte d'appello ha rigettato la domanda di equa riparazione ritenendo che l'istante avesse agito con consapevolezza dell'infondatezza originaria della pretesa, valorizzando la mancanza di legittimazione ad agire per l'accertamento di una situazione non disponibile, la circostanza che la questione fosse già emersa in giudizi amministrativi e il complessivo carattere oggettivamente infondato e temerario dell'iniziativa. Con il ricorso per cassazione la parte privata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001 e degli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso la soccombenza nel merito con la temerarietà della lite; 2) nullità del decreto per motivazione apparente e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe apoditticamente affermato l'uso strumentale e provocatoriamente emulativo dell'azione, senza adeguato supporto probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto le eccezioni del Ministero sulla tardività del ricorso e sulla carenza di sommaria esposizione dei fatti, ritenendo applicabile la sospensione dei termini processuali dovuta all'emergenza COVID-19 e sufficiente l'esposizione contenuta nel ricorso. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi, rilevando che la valutazione della consapevolezza dell'infondatezza originaria della domanda ai sensi dell'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001 è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti termini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre chiarito che la previsione dell'art. 2, comma 2-quinquies, non è tassativa e consente di negare l'indennizzo anche in assenza di una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ove il giudice ritenga, sulla base degli elementi di causa, che la parte abbia promosso o resistito consapevole della manifesta infondatezza della propria pretesa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 89/2001

    base normativa del giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 89/2001

    Non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile

    l'indennizzo è escluso quando il giudice accerti la consapevole infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda o difesa; la disposizione non presuppone necessariamente una condanna ex art. 96 c.p.c. ed esprime un criterio non tassativo di negazione della riparazione.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente come parametro convenzionale di tutela del processo equo, ma ritenuto non leso dalla decisione impugnata.

  • art. 13 CEDU

    richiamato dalla ricorrente, senza esito favorevole, nel contesto della domanda di equa riparazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    invocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ricondotta dalla Corte a una richiesta di riesame del fatto non consentita in cassazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    invocato per lamentare nullità del decreto e motivazione apparente; la Corte ha escluso l'anomalia motivazionale.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    indicato dalla Corte come il corretto paradigma, in astratto, per censurare l'accertamento di fatto relativo alla consapevolezza dell'infondatezza.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto sufficiente l'esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per dedotta violazione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 11 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha chiarito che la mancanza di condanna per lite temeraria nel giudizio presupposto non impedisce, di per sé, il diniego dell'indennizzo ex L. n. 89/2001.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, includendo i termini per le impugnazioni.

  • art. 83, comma 21, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    ha esteso, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 83 anche ai procedimenti tributari; richiamato nella ricostruzione del regime emergenziale.

  • art. 36 d.d. 8 aprile 2020, n. 23

    ha prorogato la sospensione dei termini fino all'11 maggio 2020.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso la pronuncia sul contributo unificato perché il procedimento era esente dal relativo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la causa di esclusione dell'indennizzo prevista dall'art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001 opera quando il giudice accerti che la parte ha agito o resistito consapevole della manifesta infondatezza della propria pretesa, anche indipendentemente da una formale condanna per lite temeraria nel processo presupposto.
  • La valutazione della consapevolezza dell'infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda o difesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, non può essere sostituita da una nuova lettura degli atti di causa.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito: quando la censura investe la ricostruzione della temerarietà della lite o l'identificazione della domanda proposta nel giudizio presupposto, il vizio è tipicamente di fatto e non di diritto.
  • Ai fini del diniego dell'equo indennizzo, è sufficiente che il giudice di merito individui elementi oggettivi idonei a dimostrare che la parte non poteva ignorare l'infondatezza della pretesa azionata.
  • La mancata condanna ex art. 96 c.p.c. nel giudizio presupposto non impedisce al giudice dell'equa riparazione di negare l'indennizzo se dagli atti emerga un abuso del processo o una lite consapevolmente infondata.
  • In presenza di una motivazione che consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, non sussiste nullità per motivazione apparente solo perché la parte dissenta dalla valutazione degli elementi probatori.
  • La sospensione emergenziale dei termini processuali COVID-19 si applica anche al termine per proporre ricorso per cassazione, con conseguente proroga della scadenza per il numero di giorni di sospensione previsti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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