Sentenza n. 447/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina comunale R.G. n. -OMISSIS- – R.I. n. -OMISSIS-, comunicata con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, per la quantificazione e individuazione area da acquisire al patrimonio comunale e contestuale dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive realizzate su terreno in via-OMISSIS- fg. -OMISSIS- part. -OMISSIS-, notificata in data 07.01.2025; - di tutti gli atti ad essa antecedenti, connessi e successivi, tra cui il verbale di accertamento di inadempienza all’ordinanza di demolizione delle opere abusive (art. 31, commi 3 e 4, D.P.R 380/2001) prot. n. -OMISSIS-, mai comunicato alla ricorrente; - della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo teso alla dichiarazione di acquisizione gratuita al patrocinio comunale del terreno catastalmente individuato al Foglio Mappa n. -OMISSIS-, Particella Catastale n. -OMISSIS-; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- l’11\8\2025: - della comunicazione del Comune di Laureana di Borrello (RC) prot. n. 000-OMISSIS-avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione Opere Abusive n. -OMISSIS- – Art. 3\1, comma 4 D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. – Comunicazione data immissione in possesso dell’immobile (capannoni e terreno catastalmente individuati al Foglio di mappa n. -OMISSIS-, Particella Catastale n. -OMISSIS-)”; - di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, dell’area di sedime e dell’area ulteriore, nonché successiva comunicazione della data di immissione in possesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comune, accertata l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione emessa nei confronti della precedente proprietaria e responsabile dell’abuso, ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi, dell’area di sedime e di un’area ulteriore, nonché la successiva comunicazione di immissione in possesso. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990, contraddittorietà e difetto di istruttoria per non essere stata destinataria del verbale di accertamento dell’inottemperanza; violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 e difetto di motivazione per il mancato esame delle osservazioni con cui aveva manifestato l’intenzione di demolire e per l’asserita mancata spiegazione dei criteri di quantificazione dell’area ulteriore; illegittimità dell’acquisizione nei confronti dell’attuale proprietaria, ritenuta estranea all’abuso e non proprietaria dei manufatti in base al contratto di compravendita. Con i motivi aggiunti è stata dedotta l’illegittimità derivata della comunicazione di immissione in possesso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la notifica dell’atto di acquisizione anche alla ricorrente, poiché il Comune deve basarsi, per individuare il proprietario dell’immobile e per procedere alla trascrizione, sui titoli e sulle risultanze dei registri immobiliari, senza risolvere questioni civilistiche sulla validità del trasferimento. La ricorrente era comunque legittimata a impugnare l’atto in quanto risultava formalmente proprietaria e ne era destinataria. Il giudice ha rilevato che l’acquirente conosceva l’abuso e l’ordinanza di demolizione sin dalla stipula e che l’ordinanza era efficace, mentre gravava su di essa l’onere di informarsi sull’esito del giudizio già definito prima dell’acquisto. In base all’art. 31 d.P.R. 380/2001 e al principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023, l’acquirente subentra nella posizione giuridica del dante causa ed è obbligato propter rem alla demolizione; l’inottemperanza determina la novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino e consente l’acquisizione anche nei suoi confronti. La mera dichiarazione di voler demolire, contenuta nelle osservazioni procedimentali, non è stata ritenuta una volontà seria, chiara e inequivoca, non essendo accompagnata dagli atti tecnici e amministrativi necessari alla demolizione. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata notifica del verbale della Polizia Municipale: tale verbale è un atto endoprocedimentale preparatorio, mentre l’atto da notificare è il formale provvedimento amministrativo che recepisce l’accertamento e produce gli effetti dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001. L’area ulteriore è stata ritenuta adeguatamente individuata e motivata in relazione alla destinazione urbanistica a verde privato, all’inedificabilità dell’area e alla superficie della particella, comunque inferiore al massimo astrattamente acquisibile. I motivi aggiunti sono stati rigettati per infondatezza derivata. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 1.500, oltre accessori; nulla sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
ove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune
L’acquisizione gratuita consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione e comprende il bene abusivo, l’area di sedime e l’area ulteriore necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche; gli effetti acquisitivi si estendono anche all’acquirente consapevole subentrato nella posizione del dante causa.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari
L’atto da notificare è il formale provvedimento amministrativo che recepisce l’accertamento dell’inottemperanza e produce gli effetti acquisitivi; il verbale della Polizia Municipale ha natura meramente endoprocedimentale e preparatoria.
La mancata comunicazione alla nuova proprietaria del verbale preparatorio di accertamento dell’inottemperanza non determina l’illegittimità dell’acquisizione, quando il formale provvedimento acquisitivo sia stato notificato alla destinataria.
Il provvedimento di acquisizione dell’area ulteriore è sufficientemente motivato quando indica la destinazione urbanistica, l’inedificabilità dell’area, l’area di sedime, la superficie della particella e il rapporto tra area acquisita e superficie massima acquisibile.
Non è necessario accertare incidentalmente la validità civilistica del trasferimento quando, ai fini amministrativi, la ricorrente risulta dai registri immobiliari proprietaria formale ed è destinataria dell’atto acquisitivo.
In base al principio dell’accessione, la proprietà del manufatto segue quella del suolo, salvo diversa costituzione del diritto di superficie.
La separazione della proprietà dell’area da quella del manufatto richiede la formale costituzione di un diritto di superficie; una diversa pattuizione contrattuale non è opponibile all’amministrazione ai fini dell’acquisizione.
La vendita separata del terreno e del manufatto abusivo, in assenza degli estremi del titolo abilitativo, può determinare la nullità del trasferimento.
Le nullità urbanistiche previste per gli atti di trasferimento privi dei necessari riferimenti edilizi rilevano anche rispetto alla pretesa separazione negoziale tra area e manufatto abusivo.
Il principio dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, richiamato dal TAR, stabilisce che l’acquirente consapevole subentra nella posizione giuridica del dante causa ed è obbligato propter rem alla demolizione.
La demolizione effettiva richiede anche gli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’intervento; la mera dichiarazione di intenti non equivale all’avvio concreto del ripristino.
Massime di principio
- L’acquirente di un immobile abusivo che, con l’ordinaria diligenza, conosce l’ordinanza di demolizione subentra nella posizione giuridica del dante causa ed è obbligato propter rem alla demolizione; l’inottemperanza può quindi produrre nei suoi confronti gli effetti acquisitivi previsti dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- Ai fini dell’individuazione del destinatario dell’atto di acquisizione e della sua trascrizione, l’amministrazione può basarsi sul titolo di proprietà e sulle risultanze dei registri immobiliari, senza dover risolvere questioni civilistiche sulla validità o nullità del trasferimento.
- Il verbale della Polizia Municipale che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione è un atto endoprocedimentale preparatorio e non deve essere necessariamente notificato al proprietario subentrato; deve essere notificato il formale provvedimento amministrativo che recepisce l’accertamento e produce gli effetti dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001.
- La mera manifestazione dell’intenzione di demolire contenuta in osservazioni procedimentali non esclude l’inottemperanza quando non sia accompagnata dagli atti tecnici, dai titoli edilizi o dalle comunicazioni necessarie per l’effettivo avvio della demolizione.
- L’area ulteriore acquisita ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 è adeguatamente motivata quando il provvedimento indica la destinazione urbanistica, l’inedificabilità, l’estensione dell’area di sedime, la superficie della particella e i criteri di calcolo applicati.
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