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Sentenza

Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli articoli 55 e 56 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Venezia sull’istanza presentata in data 4 novembre 2025, con cui è stata chiesta l’archiviazione dell’istanza n. -OMISSIS- - in quanto risultata ostativa alla definizione della successiva istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare, di cui all’assicurata n. -OMISSIS- - con contestuale nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda in caso di ulteriore persistente inerzia dell’Amministrazione

Giustizia amministrativa202600834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento asseritamente serbato dalla Questura di Venezia sull'istanza di archiviazione di una precedente pratica di permesso di soggiorno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Venezia sull'istanza del 4 novembre 2025, con cui aveva domandato l'archiviazione di una precedente istanza di permesso di soggiorno, ritenuta ancora attiva e ostativa alla lavorazione di una successiva istanza per coesione familiare con figlio cittadino italiano. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione fosse tenuta a concludere il procedimento entro termini certi e che l'inerzia non potesse essere giustificata da difficoltà tecniche dei sistemi informatici. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 29, 30 e 32 Cost., assumendo che il blocco della pratica gli impedisse l'accesso al Servizio sanitario nazionale e pregiudicasse i diritti del figlio minore cittadino italiano. Ha chiesto anche misure cautelari, la nomina di un commissario ad acta e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile per difetto di interesse, pur qualificando il dispositivo come rigetto. Dalle relazioni della Questura e dalla documentazione prodotta è risultato che, già prima della notificazione e del deposito del ricorso, la precedente istanza era stata archiviata: secondo la prima relazione, il 3 febbraio 2026; secondo la successiva relazione di chiarimenti, il 3 marzo 2026. Pertanto, alla data del 28 aprile 2026, l'ostacolo telematico lamentato dal ricorrente era già venuto meno e non sussisteva più un interesse concreto e attuale a ottenere un ordine giudiziale di archiviazione o di sblocco della pratica. Il ricorrente non ha fornito prova adeguata del perdurare del blocco alla data del ricorso, avendo prodotto soltanto un'annotazione priva di data e una e-mail del difensore riferita a dichiarazioni di operatori. Il TAR ha inoltre rilevato che una nota del Commissariato del 2 marzo 2026 prospettava l'irricevibilità della nuova istanza per coesione familiare in ragione del contenuto del decreto questorile di rigetto della precedente istanza, sicché la causa ostativa doveva verosimilmente essere ricercata in quel decreto e non nell'asserita inerzia sull'archiviazione. È stata respinta la domanda di ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato e revocata l'ammissione provvisoria, in applicazione dell'art. 130-bis d.P.R. 115/2002 e della giurisprudenza richiamata, poiché l'impugnazione era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il ricorrente l'ha invocato per sostenere l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine certo; il Tribunale non ha esaminato nel merito la violazione, ritenendo insussistente l'interesse attuale per l'avvenuta archiviazione della pratica.

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    Richiamati dal ricorrente per la richiesta di misure cautelari; la misura monocratica è stata rigettata per l'assenza di estrema gravità e urgenza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base dell'avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio in relazione ai profili di inammissibilità.

  • art. 130-bis, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Quando l’impugnazione, anche incidentale è dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso.

    La declaratoria di inammissibilità impedisce la liquidazione del compenso al difensore e ha giustificato il diniego dell'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136 d.P.R. 115/2002

    Richiamato, unitamente all'art. 130-bis, quale fondamento della revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 29, 30 e 32 Cost.

    Invocati dal ricorrente a tutela dei rapporti familiari, del minore cittadino italiano e del diritto alla salute; il Tribunale non ne ha esaminato nel merito la violazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse a ricorrere deve sussistere in modo concreto e attuale al momento della proposizione della domanda; il ricorso è inammissibile quando, prima della sua notificazione e del deposito, l'Amministrazione abbia già adottato il provvedimento o compiuto l'attività richiesta.
  • La mera allegazione del perdurare dell'inerzia non è sufficiente quando l'Amministrazione documenti l'avvenuta definizione della pratica; il ricorrente deve fornire elementi di prova idonei a dimostrare che, alla data della proposizione del ricorso, il procedimento fosse ancora pendente.
  • Nel giudizio sul silenzio non può essere ottenuto un ordine di provvedere su un'attività amministrativa già compiuta; eventuali contestazioni relative alle ragioni sostanziali ostative al rilascio di un titolo devono essere rivolte contro il provvedimento che tali ragioni contiene, secondo le ordinarie regole di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta, nei casi previsti dall'art. 130-bis d.P.R. 115/2002 e secondo il richiamo all'art. 136 dello stesso decreto, il diniego o la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'esclusione della liquidazione del compenso al difensore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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