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Sentenza

Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sezione UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esiti della prova preselettiva, graduatoria e elenco degli ammessi alla prova scritta del corso-concorso per il reclutamento di 20 dirigenti scolastici e formativi provinciali, nonché le disposizioni del bando sul doppio sbarramento e alcuni quesiti della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui, dopo la prova preselettiva, non è stata ammessa alla prova scritta. Ha dedotto, con i primi tre motivi, l’illegittimità del meccanismo previsto dall’art. 9, commi 4 e 5, del bando, basato sul conseguimento di almeno 70/100 e, cumulativamente, sulla collocazione tra i primi 120 candidati, oltre ai pari merito: poiché il punteggio dell’ultimo candidato ammesso è stato 90/100, la ricorrente ha denunciato un innalzamento surrettizio della soglia, lesivo dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buon andamento, trasparenza e favor partecipationis, nonché eccesso di potere per illogicità, sproporzione, difetto di motivazione e sviamento. Ha inoltre contestato il peso selettivo attribuito alla preselezione rispetto alle finalità del corso-concorso e alla normativa provinciale. Con il quarto motivo ha richiamato, quale precedente favorevole, un decreto cautelare monocratico emesso in altro ricorso relativo al medesimo concorso. Con il quinto motivo ha contestato i quesiti nn. 19, 22, 24, 27, 39 e 45, sostenendo che fossero ambigui o suscettibili di più risposte corrette e chiedendo la neutralizzazione dei quesiti o l’attribuzione del relativo punteggio. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la procedura e le assunzioni rientrano nella competenza esclusiva della Provincia Autonoma di Trento.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la procedura selettiva, l’organizzazione scolastica provinciale e le conseguenti assunzioni siano disciplinate esclusivamente dalla normativa provinciale e riferibili alla Provincia Autonoma di Trento. Nel merito ha respinto congiuntamente i primi tre motivi. Il bando, quale lex specialis, prevedeva in modo chiaro che superassero la preselezione i candidati con almeno 70/100, ma che fossero ammessi alle prove successive soltanto quelli collocati nelle prime 120 posizioni, oltre ai pari merito con il centoventesimo. La previsione non configura un’illegittima doppia soglia: in un concorso a numero definito, il punteggio minimo non attribuisce un diritto all’ammissione, ma costituisce soltanto una soglia di idoneità, mentre il limite numerico serve a selezionare i migliori e a rendere gestibile la procedura. L’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella configurazione della preselezione e delle soglie, sindacabile solo in presenza di irragionevolezza, sproporzione o altri vizi di eccesso di potere, non ravvisati nel caso concreto; il numero di 120 ammessi, oltre ai pari merito, era peraltro superiore di oltre sei volte ai posti messi a concorso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: il decreto monocratico invocato riguardava altra fattispecie, era stato adottato ai soli fini cautelari e non conteneva alcuna statuizione vincolante sul merito. Il quinto motivo è stato respinto perché i sei quesiti contestati erano ritenuti chiari, non ambigui e riconducibili a un’unica risposta corretta, verificabile sulla base della normativa provinciale, dello Statuto di autonomia e della disciplina contrattuale richiamata in sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate tra le parti costituite e non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 100 l.p. 7 agosto 2006, n. 5

    Costituisce la base legislativa provinciale per l’indizione del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

  • art. 102, comma 1, l.p. 7 agosto 2006, n. 5

    Richiamato in relazione all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai vincitori della procedura.

  • art. 12-bis d.P.P. 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.

    Disciplina l’articolazione e le modalità del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti provinciali, applicata dal bando.

  • art. 9, commi 1, 4 e 5, del bando dirigente/2026

    Superano la preselezione tutti coloro che conseguono il punteggio di almeno 70/100. Sono ammessi alle successive prove i candidati che si collocano nelle prime 120 posizioni della graduatoria preselettiva. Sono ammessi alle prove successive anche i candidati che si trovino pari merito col punteggio del candidato che ha conseguito la centoventesima posizione.

    La disciplina è stata interpretata nel senso che la soglia di 70/100 costituisce una soglia minima di idoneità, non sufficiente da sola per l’ammissione; l’ammissione richiede anche la collocazione entro il limite numerico previsto, con inclusione dei pari merito.

  • artt. 55 e 56 c.p.a.

    Richiamati per la domanda cautelare collegiale e monocratica; il decreto monocratico perde efficacia con la trattazione collegiale dell’incidente cautelare e non vincola la decisione di merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.

  • art. 75, comma 2, l.p. 7 agosto 2006, n. 5

    Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l’attuazione di quest’articolo.

    Utilizzato per verificare la correttezza della risposta al quesito n. 22.

  • art. 22, comma 2, lettera b), l.p. 7 agosto 2006, n. 5

    Richiamato per ritenere corretta la risposta al quesito n. 27 sugli indirizzi generali approvati dal consiglio dell’istituzione.

  • art. 24, comma 5, l.p. 7 agosto 2006, n. 5

    Il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell’istituzione.

    Utilizzato per ritenere univoca la risposta al quesito n. 45.

  • art. 5 d.P.P. 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg.

    Richiamato per verificare la risposta corretta al quesito n. 19 sulla rete provinciale dell’educazione degli adulti.

  • art. 6 CCPL 15 ottobre 2007

    Richiamato per verificare la risposta corretta al quesito n. 39 sulla composizione delle delegazioni titolari della contrattazione a livello di istituzione scolastica.

Massime di principio

  • In un concorso a numero definito, la previsione congiunta di una soglia minima di punteggio e di un limite numerico agli ammessi alla fase successiva non è di per sé irragionevole: la soglia minima individua gli idonei, mentre il limite numerico seleziona i migliori e assicura la funzionalità e la gestibilità della procedura.
  • Il superamento della soglia minima prevista per una prova preselettiva non attribuisce, salvo diversa previsione normativa o del bando, un diritto all’ammissione alle prove successive quando il bando richieda anche la collocazione entro un determinato numero di posizioni in graduatoria.
  • Il bando di concorso costituisce lex specialis e deve essere interpretato secondo il suo tenore letterale; l’amministrazione è vincolata alle regole che si è data e non può disapplicarle o modificarle nel corso della procedura, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti.
  • La scelta dei quesiti e delle soglie di sbarramento rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando risultino violati i limiti di legge o siano ravvisabili irragionevolezza, sproporzione, illogicità o altri concreti sintomi di eccesso di potere.
  • Un provvedimento cautelare monocratico adottato in altro giudizio, finalizzato alla sola ammissione con riserva e destinato a perdere efficacia con la trattazione collegiale, non costituisce precedente vincolante né dimostra l’illegittimità degli atti della procedura concorsuale.
  • Nelle prove a quiz, la risposta può essere ritenuta corretta quando il quesito sia chiaro e la soluzione trovi univoco riscontro nella normativa di riferimento; la contestazione del candidato non impone la neutralizzazione del quesito in assenza di effettiva ambiguità o pluralità di risposte corrette.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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