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Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento/dichiarazione di nullità Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando, del disciplinare di gara e del Documento di Indirizzo alla Progettazione, indetti da EDR Gorizia in data 18 dicembre 2025 per l’affidamento dei servizi di progettazione relativi al complesso scolastico “ISIS Galilei” di Gorizia, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare gli atti richiamati negli atti stessi sopra elencati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RECS ARCHITECTS STP SRL il 19/3/2026: - degli atti e provvedimenti gravati col ricorso introduttivo; - del decreto n. 1876/2025 del 12.12.25;

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, disciplinare, Documento di Indirizzo alla Progettazione e atti connessi della procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione del complesso scolastico ISIS Galilei di Gorizia, nonché decreto di indizione della gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato gli atti di una procedura aperta sostenendo che la nuova gara fosse fondata su una precedente risoluzione contrattuale illegittima, relativa a un contratto avente a oggetto la progettazione del medesimo complesso scolastico. Hanno dedotto: l'inesistenza o inefficacia della risoluzione e la conseguente illegittimità originaria dell'indizione della gara; la violazione dei principi di legalità, buona fede, fiducia e risultato di cui agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. 36/2023, nonché sviamento di potere; la violazione del divieto di venire contra factum proprium, contraddittorietà, irragionevolezza e abuso dell'azione amministrativa; l'illegittima utilizzazione, nel Documento di Indirizzo alla Progettazione, di elaborati e soluzioni progettuali riconducibili alle ricorrenti, in violazione della disciplina sul diritto d'autore; la lesione della par condicio e della concorrenza; infine, la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche il decreto di indizione della procedura. L'EDR ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione sulla controversia relativa alla risoluzione contrattuale, la carenza di interesse per mancata partecipazione alla nuova gara, la tardività e l'inammissibilità dei motivi aggiunti, la mancata impugnazione della decisione a contrarre e la genericità delle censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il primo motivo, rilevando che le ricorrenti miravano sostanzialmente a ottenere l'accertamento dell'inefficacia della risoluzione contrattuale e la prosecuzione del rapporto. Tale questione non era meramente incidentale rispetto all'impugnazione della gara, ma costituiva il nucleo della pretesa; la controversia sui fatti di inadempimento e sulla risoluzione del contratto appartiene quindi al giudice ordinario. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato e, in parte, generico: non erano stati indicati elementi concreti e concordanti idonei a dimostrare la violazione dei principi di risultato, fiducia e buona fede o lo sviamento, mentre la nuova gara risultava funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico e al rispetto delle tempistiche del finanziamento. Il terzo motivo è stato respinto per genericità e perché non risultava dimostrato che la nuova procedura utilizzasse gli elaborati, le soluzioni progettuali o il quadro economico predisposti dalle ricorrenti. Il quarto motivo è stato respinto: il DIP non utilizzava elaborati del PFTE, che peraltro non era stato concluso; l'EDR aveva utilizzato il masterplan vincitore del concorso di progettazione, del quale aveva acquisito la proprietà con il pagamento del premio ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 36/2023, oltre a mappe dell'Autorità di Bacino liberamente consultabili. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le ricorrenti non avevano partecipato alla nuova gara e non potevano quindi lamentare una lesione della par condicio tra concorrenti. Il sesto motivo è stato respinto: non sussisteva il difetto assoluto di attribuzione previsto dall'art. 21-septies l. 241/1990, poiché l'EDR era competente a indire la gara relativa all'edilizia scolastica degli istituti superiori. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi in parte dichiarati inammissibili e in parte respinti. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento di € 2.500,00 oltre oneri di legge. Per la parte dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione è stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2 e 4 d.lgs. 36/2023

    I principi di risultato, fiducia e buona fede non risultano violati in assenza di elementi concreti che dimostrino un esercizio abusivo o sviato del potere di indire la gara.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore

    Il pagamento del premio del concorso di progettazione comporta l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della proprietà del progetto vincitore, legittimandone l'utilizzazione nella successiva procedura nei limiti accertati dal giudice.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per difetto assoluto di attribuzione ricorre soltanto in presenza di carenza di potere in astratto, quando l'amministrazione eserciti un potere che nessuna norma le attribuisce; non ricorre quando l'amministrazione sia titolare del potere, potendo eventualmente configurarsi un vizio di incompetenza.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente la declaratoria di inammissibilità della domanda nei casi accertati dal giudice, tra cui il difetto di giurisdizione secondo la pronuncia.

  • art. 9 c.p.a.

    La declinatoria della giurisdizione amministrativa consente la prosecuzione del processo mediante riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice ordinario deve avvenire entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

  • art. 29, comma 1, l.r. Friuli Venezia Giulia 29 novembre 2019, n. 21

    Attribuisce all'EDR le funzioni già spettanti alla soppressa Provincia di Gorizia, comprese quelle relative all'edilizia scolastica degli istituti scolastici superiori.

Massime di principio

  • La controversia relativa ai fatti di inadempimento e alla validità o efficacia della risoluzione di un contratto pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'accertamento della risoluzione costituisce il nucleo della pretesa e non una questione meramente incidentale rispetto all'impugnazione di successivi atti di gara.
  • La deduzione di violazione dei principi di risultato, fiducia, buona fede e leale collaborazione, nonché di sviamento di potere, non supera il vaglio di ammissibilità o fondatezza se si risolve in affermazioni generiche prive di elementi concreti, concordanti e specifici idonei a dimostrare l'abuso della funzione amministrativa.
  • Non sussiste una violazione del diritto d'autore o un'illegittima appropriazione di elaborati progettuali quando la stazione appaltante utilizzi nella successiva procedura il progetto vincitore di un concorso di progettazione del quale abbia acquisito la proprietà mediante il pagamento del premio, e non risultino utilizzati elaborati diversi o ulteriori predisposti nell'ambito di un successivo rapporto contrattuale non concluso.
  • La contestazione della lesione della par condicio nella nuova gara è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non abbia partecipato alla procedura e non dimostri una concreta lesione della propria posizione giuridica.
  • La nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione è configurabile soltanto in presenza di carenza di potere in astratto, ossia quando nessuna norma attribuisca all'amministrazione il potere esercitato; la violazione delle regole di esercizio del potere o la sua eventuale incompetenza non integrano, di per sé, tale causa di nullità.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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