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Sentenza

Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore dell'impresa controinteressata di una gara europea per la fornitura in service di quattro sistemi per test di chimica clinica e immunochimica, unitamente agli atti e alle operazioni di gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa controinteressata, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, della lex specialis e dei principi di buon andamento, oltre a difetto di istruttoria, carenza di motivazione e difetto dei presupposti. Secondo la ricorrente, l'aggiudicataria aveva indicato nell'offerta il test "HGH Elecsys E2G 100" invece del prescritto test "Elecsys HCG STAT" e, mediante i chiarimenti successivi, avrebbe modificato postumamente l'offerta; inoltre avrebbe prodotto solo successivamente la documentazione tecnica relativa al test corretto, richiesta a pena di esclusione. Il secondo motivo contestava la conformità del test "U-MDMA" offerto per il laboratorio di Vicenza, sostenendo che esso non fosse validato sugli analizzatori proposti e che non fosse garantito il backup strumentale previsto dal capitolato. Il terzo motivo riguardava il progetto di sostenibilità della fase di transizione, ritenuto non conforme alla lex specialis e ai chiarimenti della stazione appaltante; la ricorrente ne traeva la necessità di escludere l'aggiudicataria. La stazione appaltante e la controinteressata hanno eccepito, quanto al terzo motivo, l'inammissibilità per carenza di interesse e mancato superamento della prova di resistenza, poiché anche la perdita del punteggio massimo relativo al criterio contestato non avrebbe modificato la graduatoria.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto legittimo il chiarimento richiesto all'aggiudicataria ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. L'indicazione del test "HGH Elecsys E2G 100" è stata qualificata come errore materiale o refuso immediatamente riconoscibile, poiché compariva in una sola parte dell'offerta, in corrispondenza della descrizione corretta del reagente HCG, era priva di coerenza clinica e tecnica con il parametro richiesto e risultava contraddetta dalla restante documentazione di gara, nella quale era indicato il test "Elecsys HCG STAT". La rettifica non ha modificato l'impegno negoziale né l'offerta economica, rimasta invariata quanto a quantità, confezioni e prezzi. È stata ritenuta ammissibile anche la trasmissione successiva delle IFU del test e del calibratore, perché documentazione descrittiva e dichiarativa, idonea a comprovare caratteristiche di un prodotto già compreso nell'offerta e non a modificare il contenuto tecnico o economico della proposta. Quanto al secondo motivo, il TAR ha escluso la dedotta non conformità del test U-MDMA: le schede tecniche non imponevano l'uso esclusivo dell'analizzatore indicato dal produttore del reagente e i report delle prove di laboratorio dimostravano la compatibilità del test con gli analizzatori Cobas offerti. È stata inoltre respinta la censura sul backup, poiché il capitolato prevedeva tale requisito per i cluster di chimica, immunochimica e proteine specifiche, ma non per il cluster dei test tossicologici, cui apparteneva l'U-MDMA. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza: il progetto di sostenibilità della transizione era un elemento qualitativo valutabile con un massimo di due punti e non un requisito di partecipazione sanzionabile con l'esclusione; anche sottraendo a Roche tutti i due punti, essa sarebbe rimasta prima classificata. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. […] I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

    La disposizione consente il soccorso procedimentale per chiarire l'offerta e correggere errori materiali manifesti, purché il chiarimento non comporti una modifica sostanziale dell'offerta né la presentazione di una nuova proposta.

  • art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La produzione successiva di documentazione a contenuto meramente dichiarativo o rappresentativo è ammissibile quando non altera il contenuto sostanziale, tecnico o economico dell'offerta.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    La previsione relativa al progetto di sostenibilità della fase di transizione configura un criterio qualitativo di valutazione dell'offerta e non un requisito di partecipazione la cui inosservanza comporti automaticamente l'esclusione.

  • art. 18 del disciplinare di gara

    Il criterio relativo al progetto di sostenibilità della transizione attribuiva un punteggio discrezionale massimo di due punti; la relativa contestazione è priva di interesse se, anche eliminando tale punteggio, la graduatoria non cambierebbe.

  • art. 5 del capitolato tecnico

    I metodi analitici devono essere validati sulla strumentazione offerta.

    La validazione deve riguardare la strumentazione proposta, ma la compatibilità può essere dimostrata mediante prove di laboratorio anche quando reagente e analizzatore siano prodotti da operatori diversi.

  • art. 6, tabella 3, del capitolato tecnico

    L'obbligo di backup strumentale era previsto per i cluster di chimica, immunochimica e proteine specifiche, ma non per il cluster dei test tossicologici.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, il soccorso procedimentale è ammissibile per chiarire il contenuto dell'offerta e correggere un errore materiale manifesto quando l'errore sia immediatamente riconoscibile dal complesso della documentazione già presentata, la correzione conduca con certezza all'individuazione della volontà originaria dell'offerente e non modifichi l'impegno negoziale, tecnico o economico.
  • La correzione di un refuso nell'offerta non costituisce modifica postuma vietata quando il dato erroneo sia isolato, palesemente incompatibile con il parametro richiesto, contraddetto dalla restante offerta e privo di incidenza sulle quantità, sui prezzi e sugli altri elementi economici della proposta.
  • La produzione successiva di documenti descrittivi o dichiarativi relativi a un prodotto già individuabile nell'offerta può essere ammessa in sede di chiarimenti, se serve soltanto a comprovare caratteristiche tecniche già comprese nell'offerta e non introduce un nuovo prodotto o una diversa prestazione.
  • La compatibilità tra reagenti e analizzatori non richiede che entrambi siano fabbricati dal medesimo produttore; è sufficiente che la compatibilità con la strumentazione offerta sia dimostrata mediante idonea documentazione o prove di laboratorio, salvo diversa e specifica prescrizione della lex specialis.
  • Una contestazione relativa a un criterio premiale dell'offerta è priva di interesse quando tale criterio non costituisce requisito di partecipazione e, anche nell'ipotesi di azzeramento del punteggio attribuito all'aggiudicatario, non potrebbe determinare il mutamento della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioPrincipio di equivalenzaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivo

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