Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Venezia in data 14 febbraio 2026, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rilasciato in favore del ricorrente in data 30 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione, disposta perché non risultava in possesso del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. Ha rappresentato di essere entrato regolarmente in Italia, di avere formalizzato l’ingresso presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, presentato il kit postale per il rilascio del permesso per lavoro stagionale e svolto i rilievi dattiloscopici, senza tuttavia ottenere il titolo per ragioni imputabili ai tempi dell’attività della Questura e non a una propria condotta. Secondo il ricorrente, la conversione non richiede né la validità del permesso stagionale né la materiale disponibilità del titolo, essendo sufficienti lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha svolto difese né contestato specificamente tale ricostruzione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha applicato il principio di non contestazione, rilevando che, pur essendo richiamato nel provvedimento anche un parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Amministrazione non aveva contestato che la revoca fosse stata effettivamente determinata dal solo mancato rilascio del permesso stagionale, cioè del titolo da convertire; pertanto non era necessario acquisire il parere non prodotto in giudizio. Nel merito, ha ritenuto illegittima la revoca perché l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non richiede, ai fini della conversione, la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. La norma richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento del 14 febbraio 2026 annullato. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
«non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità»
Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato sono richiesti lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato; non è invece necessaria la presentazione di un titolo di soggiorno stagionale in corso di validità.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono le relative condizioni, previa audizione delle parti; il TAR lo ha applicato nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
principio di non contestazione
Il giudice può fondare la decisione anche sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; il TAR ha ritenuto non contestato che la revoca fosse stata adottata esclusivamente per il mancato rilascio del permesso stagionale.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 non richiede la presentazione di un permesso stagionale in corso di validità né la materiale disponibilità del titolo; rilevano lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- È illegittima la revoca del nulla osta alla conversione fondata esclusivamente sul mancato rilascio del permesso di soggiorno stagionale quando il mancato rilascio dipenda dai tempi dell’Amministrazione e non da una condotta imputabile all’interessato, purché risultino gli altri presupposti previsti dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998.
- Nel processo amministrativo, il giudice può decidere sulla base dei fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; tale principio può rendere non necessaria l’acquisizione di un documento relativo a un fatto già non contestato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 85/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →