Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica finalizzata a ottenere una proroga dei termini per il completamento delle opere di sistemazione e ricomposizione ambientale della cava
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il diniego dell’Ente Parco relativo all’istanza presentata il 27 novembre 2023, con cui aveva chiesto il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica per almeno due anni, rappresentando che era in corso un procedimento di PAUR per l’eventuale prosecuzione e ampliamento della coltivazione della cava e che l’immediata esecuzione delle opere di sistemazione avrebbe potuto comportare successivi interventi di demolizione e rifacimento. Con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004, sostenendo che la proroga dell’autorizzazione mineraria regionale sino all’11 gennaio 2024 avesse esteso anche l’efficacia paesaggistica e che i lavori potessero proseguire sino all’11 gennaio 2025. Con il secondo motivo invocava la proroga legale di trenta mesi prevista dall’art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022, ritenendo l’autorizzazione paesaggistica efficace almeno sino al gennaio 2026. Con il terzo motivo sosteneva che l’istanza dovesse essere qualificata come richiesta di rinnovo semplificato ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 31/2017, trattandosi di lavori di ricomposizione già assentiti e non integralmente eseguiti; deduceva inoltre difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea prevalenza attribuita al Progetto Tematico Cave. Con il quarto motivo deduceva la violazione della normativa regionale, sviamento, illogicità, contraddittorietà, insufficienza della motivazione e violazione del principio di prevenzione, sostenendo che il diniego avrebbe impedito proprio il recupero ambientale dell’area. Il Ministero della Cultura eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha disatteso l’eccezione del Ministero della Cultura, ritenendo corretta la sua evocazione in giudizio quale controinteressato formale e sostanziale: il provvedimento impugnato indicava la Soprintendenza tra i destinatari e l’eventuale accoglimento avrebbe inciso sull’assetto di interessi definito dall’autorizzazione paesaggistica originaria, rilasciata all’esito di un procedimento nel quale la Soprintendenza aveva espresso il parere vincolante previsto dall’art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché l’autorizzazione paesaggistica, quale atto autonomo e presupposto rispetto al titolo minerario, aveva acquistato efficacia l’11 gennaio 2018, con il rilascio dell’autorizzazione regionale alla coltivazione, ed era quindi efficace per cinque anni, sino all’11 gennaio 2023. I lavori iniziati nel quinquennio potevano essere conclusi entro l’11 gennaio 2024, ma la proroga dell’autorizzazione mineraria sino a tale data non aveva esteso la durata dell’autorizzazione paesaggistica. Il secondo motivo è stato respinto perché la proroga legale di trenta mesi prevista dall’art. 10-septies d.l. 21/2022 presupponeva un’istanza dell’interessato anche con riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche; la società non aveva presentato una specifica istanza di proroga dell’efficacia del titolo paesaggistico. Il TAR ha inoltre rilevato che, in assenza di tale istanza, l’autorizzazione paesaggistica conservava la scadenza originaria dell’11 gennaio 2023, ferma la possibilità di completare i lavori sino all’11 gennaio 2024. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica è finalizzato a consentire il completamento di lavori già assentiti e non può essere utilizzato per evitare o eludere le prescrizioni di ripristino previste dal titolo. Secondo il TAR, l’istanza non era realmente diretta a completare la ricomposizione ambientale, ma a mantenere lo status quo durante il procedimento di PAUR e in vista dell’eventuale conseguimento di un nuovo titolo di coltivazione, sottraendo temporaneamente la società agli obblighi di ripristino connessi al titolo minerario scaduto. Il diniego dell’Ente Parco è stato quindi ritenuto legittimo. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e il Ministero della Cultura; nulla è stato disposto nei confronti dell’Ente Parco non costituito.
Norme richiamate
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. [...] L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
L’autorizzazione paesaggistica è autonoma rispetto al titolo minerario o edilizio; la proroga di quest’ultimo non estende automaticamente l’efficacia del titolo paesaggistico. L’autorizzazione dura cinque anni, con possibilità di ultimare i lavori già iniziati entro l’anno successivo alla scadenza.
art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004
Il parere vincolante della Soprintendenza nel procedimento originario rileva ai fini della qualificazione del Ministero della Cultura come controinteressato sostanziale.
art. 7 d.P.R. 31/2017
Oltre agli interventi di lieve entità indicati nell’elenco di cui all’Allegato «B», sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’art. 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute.
Il rinnovo semplificato è diretto a consentire il completamento di interventi già assentiti e non può essere impiegato per eludere le prescrizioni del titolo paesaggistico o per mantenere lo status quo in attesa di un nuovo titolo estrattivo.
art. 10-septies, comma 1, lett. a), d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
La proroga legale dei termini delle autorizzazioni paesaggistiche richiede un’istanza dell’interessato; non opera automaticamente in assenza della comunicazione o richiesta prevista dalla disposizione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere effettuata anche nei confronti dei controinteressati; il Ministero della Cultura è stato ritenuto correttamente evocato in giudizio quale controinteressato formale e sostanziale.
Massime di principio
- L’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, minerario o comunque legittimante l’intervento; la proroga del titolo principale non determina automaticamente la proroga dell’autorizzazione paesaggistica.
- L’autorizzazione paesaggistica ha efficacia quinquennale decorrente dal momento in cui acquista efficacia il titolo necessario alla realizzazione dell’intervento. I lavori iniziati durante il quinquennio possono essere ultimati entro l’anno successivo alla sua scadenza, ma dopo tale termine occorre una nuova autorizzazione.
- Il rinnovo semplificato dell’autorizzazione paesaggistica è funzionale al completamento di lavori già assentiti e non può essere utilizzato per evitare l’esecuzione delle prescrizioni di ripristino o per mantenere lo status quo in attesa dell’eventuale rilascio di un nuovo titolo abilitativo.
- La proroga legale dei termini prevista per le autorizzazioni paesaggistiche dall’art. 10-septies d.l. 21/2022 richiede un’apposita iniziativa dell’interessato; in mancanza, l’efficacia del titolo conserva la scadenza ordinaria.
- È legittimo il diniego del rinnovo paesaggistico quando, al di là della formale prospettazione del completamento di opere di ricomposizione ambientale, l’istanza risulti diretta a differire gli obblighi di ripristino connessi al titolo scaduto in vista dell’eventuale prosecuzione dell’attività estrattiva.
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