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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32434/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per un importo complessivo di euro 111.589,18 nei confronti di una contribuente poi deceduta, su immobili di sua proprietà in comunione per quota pari a 500/1000. In primo grado il ricorso era stato accolto in base all'esistenza di un precedente giudicato ritenuto favorevole alla contribuente sulle medesime cartelle di pagamento. In appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto una riforma parziale: la CTR aveva ritenuto che parte delle cartelle riguardasse crediti devoluti al giudice ordinario, che una cartella relativa a pene pecuniarie fosse prescritta, e che solo per le altre partite l'iscrizione ipotecaria restasse valida. Avverso tale decisione gli eredi proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per omessa comunicazione della data della nuova udienza dopo l'interruzione del processo per morte della parte, nonostante la ripresa del giudizio ex art. 43 d.lgs. 546/1992; 2) carenza di motivazione e violazione di varie disposizioni tributarie e di riscossione, deducendo tra l'altro l'assenza o nullità della notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito, l'omessa allegazione delle cartelle e l'erroneo rilievo dell'assorbimento delle censure; 3) decadenza dal potere di iscrivere a ruolo; 4) violazione del giudicato formatosi in altro giudizio sul residuo credito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la decisione di appello per violazione delle regole sulla comunicazione dell'udienza nel processo tributario dopo l'interruzione del giudizio conseguente alla morte della parte. Ha osservato che, una volta dichiarata in udienza la morte della contribuente, il mandato difensivo doveva considerarsi estinto e la comunicazione della prosecuzione non poteva essere validamente effettuata al solo difensore, ma doveva essere indirizzata agli eredi, secondo le forme previste dalla disciplina processuale tributaria. Ha inoltre rilevato che la comunicazione via PEC non era assistita dalla prova dell'esito della trasmissione, mancando le ricevute di accettazione e consegna. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare nel merito le ragioni di impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    Il parametro costituzionale è richiamato a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, lesi dall'omessa comunicazione dell'udienza.

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    In caso di processo interrotto, la ripresa del giudizio richiede la comunicazione dell'avviso di trattazione anche alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente.

  • art. 31 d.lgs. n. 546/1992

    La comunicazione della data di udienza ha funzione essenziale di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; la sua omissione comporta nullità della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Le regole sulla comunicazione dell'udienza previste per il primo grado valgono anche nel giudizio di appello.

  • art. 17 d.lgs. n. 546/1992

    Indica i luoghi ai quali vanno effettuate le comunicazioni alle parti costituite.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994

    Per la comunicazione via PEC è necessaria la prova dell'esito mediante ricevute di accettazione e avvenuta consegna.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo in tema di iscrizione a ruolo e riscossione, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • artt. 6, 7 e 10 l. n. 212/2000

    Richiamati nel secondo motivo per contestare il titolo e la motivazione degli atti della riscossione, ma non scrutinati per assorbimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, dopo l'interruzione del giudizio per morte della parte, la comunicazione della fissazione dell'udienza di prosecuzione deve essere effettuata anche ai successori della parte defunta personalmente; la notifica al solo difensore non è sufficiente se il mandato difensivo si è estinto.
  • La mancata comunicazione dell'avviso di trattazione, ove imposta dalla legge, determina la nullità della decisione per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • La comunicazione via PEC produce effetti processuali solo se sia provato l'esito della trasmissione mediante le previste ricevute di accettazione e consegna.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto per una nullità processuale che impone la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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