Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 915/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Presidente della Regione Siciliana che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego della Soprintendenza di nulla osta in sanatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto presidenziale che aveva recepito il parere del CGARS dichiarativo dell’inammissibilità del ricorso straordinario, ritenendo il diniego della Soprintendenza atto non definitivo perché suscettibile di ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 7 della legge regionale siciliana n. 10/2000. Ha dedotto: violazione del contraddittorio nel procedimento di decisione del ricorso straordinario, per non avere potuto conoscere e contestare una nota dell’Ufficio Legislativo e Legale regionale relativa all’inammissibilità; erronea qualificazione del diniego della Soprintendenza come atto non definitivo, con violazione della disciplina sulla definitività degli atti, del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario e degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004; questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. m), l.r. Sicilia n. 10/2000. La ricorrente ha inoltre riproposto, in via subordinata, le censure rivolte contro il diniego originario: omessa partecipazione procedimentale e violazione del preavviso di rigetto; difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, sproporzione e violazione del legittimo affidamento quanto alla possibilità di sanare il fabbricato; illegittimità dei vincoli indiretti e del piano paesaggistico, nonché difetto assoluto di attribuzione dello Stato nell’imposizione dei vincoli; ha infine chiesto l’acquisizione documentale e una consulenza tecnica sul pregiudizio arrecato al sito archeologico.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato il principio secondo cui il decreto del Presidente della Repubblica o del Presidente della Regione Siciliana decisorio di un ricorso straordinario è impugnabile davanti al giudice amministrativo esclusivamente per vizi propri di forma o di procedimento successivi al parere del Consiglio di Stato o del CGARS. Tale limite deriva dal principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale e impedisce di utilizzare il giudizio amministrativo per sottoporre a nuovo sindacato il contenuto del parere reso in sede consultiva. Il primo motivo, pur formalmente procedimentale, riguardava un vizio anteriore al parere del CGARS e non era quindi deducibile contro il decreto presidenziale; in ogni caso, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la nota dell’Ufficio Legislativo e Legale risultava depositata nel fascicolo del procedimento consultivo con largo anticipo rispetto all’adunanza, consentendo alla difesa di prendere posizione. Il secondo e il terzo motivo riguardavano invece errori di diritto e la questione di costituzionalità direttamente riferibili al parere del CGARS, dunque vizi sostanziali e non successivi, non deducibili davanti al TAR. Il Tribunale non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro il diniego della Soprintendenza, né le istanze istruttorie. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, d.P.R. n. 1199/1971

    salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo

    Il decreto decisorio del ricorso straordinario è impugnabile in sede giurisdizionale, nei limiti considerati dalla sentenza, soltanto per vizi propri di forma o procedimento del decreto e non per contestare il contenuto del parere presupposto.

  • art. 15 d.P.R. n. 1199/1971

    Prevede il ricorso per revocazione contro i decreti decisori dei ricorsi straordinari; la sentenza lo richiama quale conferma della limitazione dei rimedi contro il decreto.

  • art. 395 c.p.c.

    È richiamato quale disciplina dei motivi di revocazione esperibile contro il decreto decisorio del ricorso straordinario.

  • art. 398 c.p.c.

    La revocazione deve essere proposta davanti alla stessa autorità che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha segnalato alle parti, prima della decisione, la possibile inammissibilità del ricorso per il limite dei vizi deducibili contro il decreto decisorio del ricorso straordinario.

  • art. 7, comma 1, lett. m), l.r. Sicilia n. 10/2000

    La disposizione era invocata per sostenere la sottoponibilità del diniego della Soprintendenza a ricorso gerarchico e, quindi, la sua non definitività; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione.

  • art. 146, comma 12, d.lgs. n. 42/2004

    La ricorrente lo aveva invocato per sostenere la definitività degli atti della Soprintendenza e l'ammissibilità del ricorso straordinario; la questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità processuale.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure relative al nulla osta paesaggistico.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato con riferimento alla possibilità e ai limiti della compatibilità paesaggistica in sanatoria; la relativa censura non è stata esaminata.

  • art. 21 l. n. 1089/1939

    Richiamato in relazione al vincolo indiretto e alla tutela del sito archeologico; il merito della censura non è stato esaminato.

Massime di principio

  • Il decreto del Presidente della Repubblica o del Presidente della Regione Siciliana che decide un ricorso straordinario è impugnabile davanti al giudice amministrativo soltanto per vizi propri di forma o di procedimento successivi al parere del Consiglio di Stato o del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
  • Sono inammissibili, nel giudizio promosso contro il decreto decisorio di un ricorso straordinario, le censure che contestano errori di diritto, qualificazioni giuridiche o questioni di legittimità costituzionale direttamente riferibili al parere dell’organo consultivo, poiché esse eluderebbero il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.
  • Un vizio procedimentale anteriore al parere dell’organo consultivo non può essere fatto valere mediante l’impugnazione giurisdizionale del successivo decreto decisorio, anche se il vizio riguarda il procedimento di decisione del ricorso straordinario.
  • La conoscibilità degli atti del procedimento consultivo può escludere la violazione del contraddittorio quando l’atto contestato risulti tempestivamente inserito nel fascicolo del procedimento e la parte abbia avuto un congruo periodo per esaminarlo e controdedurre.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaAdunanza plenaria e nomofilachia
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.