Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro per lavori di manutenzione della rete stradale provinciale, nonché gli atti di gara relativi al soccorso istruttorio e all’attribuzione dei punteggi tecnici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificatosi secondo con 99,1367 punti rispetto ai 100 punti dell’RTI aggiudicatario, ha dedotto tre motivi. Con il primo ha contestato il soccorso istruttorio attivato per l’indicazione delle quote di partecipazione e di esecuzione interne al raggruppamento aggiudicatario, sostenendo che fosse stata integrata postumamente un’omissione riguardante un elemento essenziale dell’offerta e dell’assetto soggettivo del RTI, in violazione dell’art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023, dell’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 e della lex specialis. Ha inoltre dedotto una contraddittorietà tra le percentuali indicate in sede di soccorso e la descrizione delle lavorazioni affidate alla mandataria. Con il secondo motivo ha contestato l’attribuzione di sei punti per il criterio TEC-9, relativo alla dotazione di personale direttivo, sostenendo che il professionista indicato dall’RTI aggiudicatario fosse dipendente della mandante e non della mandataria e non fosse collegato alla direzione delle lavorazioni della categoria prevalente OG3. Con il terzo motivo ha contestato l’attribuzione di ulteriori tre punti per l’esperienza almeno quinquennale nella gestione di cantieri stradali, deducendo l’inadeguatezza del curriculum, l’irrilevanza di alcune esperienze lavorative e l’erroneo computo del periodo richiesto. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contro l’ammissione del ricorrente e il punteggio attribuitogli per il criterio TEC-6.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale e, conseguentemente, ha respinto le domande di dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, di subentro e di risarcimento in forma specifica. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il soccorso istruttorio non aveva colmato un’omissione assoluta né modificato l’assetto del raggruppamento: le quote dell’80% per la mandataria e del 10% per ciascuna mandante erano già contenute nell’impegno a costituire il RTI e il soccorso si era limitato a riprodurle nel DGUE. La descrizione delle lavorazioni affidate alla mandataria non implicava necessariamente l’esecuzione del 100% della categoria OG3 e il ricorrente non aveva dimostrato l’incompatibilità delle quote con i requisiti di partecipazione o con la lex specialis. Il secondo motivo è stato respinto perché il criterio TEC-9 richiedeva l’indicazione nominativa del personale direttivo, il titolo di laurea pertinente, il curriculum e la prova dell’attuale rapporto di lavoro, senza prescrivere che il professionista fosse dipendente della sola mandataria o dell’impresa incaricata della categoria prevalente. Le disposizioni sul coordinamento e sulla responsabilità della mandataria non imponevano una diversa conclusione; era quindi legittimo valorizzare la professionalità di un dipendente della mandante nell’ambito della gestione unitaria dell’appalto. Il terzo motivo è stato respinto perché la lex specialis non richiedeva attestazioni ulteriori rispetto al curriculum e alla prova dell’assunzione. In assenza di elementi univoci di inattendibilità, la commissione poteva fondare la valutazione sull’esperienza dichiarata nel curriculum. Le contestazioni basate anche sul profilo LinkedIn e su un diverso calcolo dei periodi lavorativi non dimostravano né la sicura insussistenza del requisito né un travisamento manifesto. Le attività relative a barriere di sicurezza, segnaletica e lavorazioni analoghe erano riconducibili alla nozione di cantieri stradali. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale aveva fatto venir meno l’interesse dell’aggiudicataria alla sua decisione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata richiamata in relazione all’obbligo di indicazione delle quote interne al raggruppamento; il TAR ha escluso la violazione perché le quote erano già presenti nell’impegno a costituire il RTI e il soccorso ha soltanto regolarizzato il DGUE.

  • art. 30, comma 2, allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    Richiamato quanto all’indicazione delle quote del raggruppamento; la relativa censura è stata respinta perché l’assetto sostanziale era già documentato prima della scadenza delle offerte.

  • art. 25, comma 3, allegato II.12 al d.lgs. 36/2023

    La norma disciplina il direttore tecnico dell’operatore economico ai fini della qualificazione e non è stata ritenuta applicabile per impedire la valorizzazione, ai fini del criterio TEC-9, di un dipendente della mandante quale personale direttivo della specifica commessa.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Le domande di inefficacia del contratto e di subentro sono state respinte come conseguenza del rigetto dell’impugnazione dell’aggiudicazione.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio è ammissibile quando non introduce ex post un nuovo assetto soggettivo del raggruppamento né modifica l’offerta tecnica o economica, ma si limita a riprodurre in un documento amministrativo, quale il DGUE, elementi sostanziali già chiaramente risultanti dalla documentazione presentata entro il termine di gara.
  • La descrizione delle lavorazioni affidate ai componenti di un raggruppamento e l’indicazione delle quote percentuali di partecipazione o di esecuzione assolvono funzioni diverse e non sono necessariamente incompatibili, purché l’assetto complessivo del raggruppamento risulti chiaro e compatibile con i requisiti di partecipazione.
  • Quando la lex specialis premia la dotazione di personale direttivo impiegato nella commessa, senza richiedere l’appartenenza del professionista alla mandataria o all’impresa titolare della categoria prevalente, è legittimo valorizzare un dipendente di una mandante, nell’ambito della gestione unitaria dell’appalto e ferma la responsabilità della mandataria.
  • In assenza di una specifica prescrizione della lex specialis e di elementi univoci di inattendibilità, la commissione può valutare il possesso dell’esperienza professionale richiesta sulla base del curriculum e della prova dell’attuale rapporto di lavoro, senza dover instaurare un autonomo subprocedimento di verifica o acquisire attestazioni analitiche per ciascuna esperienza dichiarata.
  • Il ricorso incidentale della controinteressata diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è respinto e, per effetto di tale rigetto, viene meno ogni utilità concreta e attuale della decisione sulle censure incidentali.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.