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Sentenza

Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, recante il riconoscimento di una somma a credito della ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 714/2024 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 31 gennaio 2025. Il ricorso è stato notificato e depositato il 5 agosto 2025, a fronte della mancata corresponsione della somma riconosciuta dalla sentenza. Prima dell’udienza camerale, la ricorrente ha comunicato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale del credito, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto durante il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rimborsare alla ricorrente la metà delle spese di lite, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. L’altra metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero. La somma liquidata a carico del Ministero è pari a 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendo più attuale l’interesse alla prosecuzione dell’azione esecutiva.
  • Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione in relazione alla necessità che ha determinato l’instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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