Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, recante il riconoscimento di una somma dovuta dall’Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 543/2024 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva il 22 gennaio 2025. Ha dedotto la mancata corresponsione della somma riconosciuta in suo favore dalla sentenza e ha chiesto l’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, prima della camera di consiglio, ha comunicato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento integrale del credito, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria oggetto del giudizio era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio di ottemperanza. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il comportamento dell’Amministrazione avesse reso necessario il ricorso. Ha tuttavia dichiarato non ripetibile la metà delle spese, in considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero, condannando quest’ultimo a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, liquidata in euro 400, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del creditore, il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice amministrativo può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda al momento della proposizione del ricorso.
- Il pagamento effettuato dall’Amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza può giustificare la condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
- La definizione amministrativa della controversia e la mancata costituzione dell’Amministrazione possono giustificare la dichiarazione di non ripetibilità di una parte delle spese di giudizio.
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