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Sentenza

Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza n. 592/2023 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 592/2023 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che le riconosceva una somma di denaro nei confronti dell’Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato il 6 agosto 2025. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma dovuta, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero, non costituito, è stato quindi condannato a rimborsare alla ricorrente metà delle spese di lite, mentre l’altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione dell’Amministrazione. La quota ripetibile è stata liquidata in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato prima della decisione, viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento del credito riconosciuto dal giudicato, se effettuato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, non esclude la possibile condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • In caso di adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, il giudice può regolare le spese tenendo conto sia della condotta che ha reso necessario il giudizio sia delle modalità con cui la controversia è stata definita in via amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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