Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza n. 592/2023 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 592/2023 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che le riconosceva una somma di denaro nei confronti dell’Amministrazione. Il ricorso è stato notificato e depositato il 6 agosto 2025. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma dovuta, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero, non costituito, è stato quindi condannato a rimborsare alla ricorrente metà delle spese di lite, mentre l’altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in ragione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione dell’Amministrazione. La quota ripetibile è stata liquidata in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato prima della decisione, viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento del credito riconosciuto dal giudicato, se effettuato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, non esclude la possibile condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- In caso di adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, il giudice può regolare le spese tenendo conto sia della condotta che ha reso necessario il giudizio sia delle modalità con cui la controversia è stata definita in via amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 694/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →